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STATUTO DEL PARTITO DEI
COMUNISTI ITALIANI
PREAMBOLO
Il
Partito dei Comunisti Italiani è un partito
politico di donne e di uomini che opera per
organizzare gli operai, i lavoratori, gli
intellettuali, i cittadini che lottano,
riconoscendosi nei valori della Resistenza, per lestensione
e il rafforzamento delle libertà sancite dalla
Costituzione repubblicana e antifascista, per
trasformare lItalia in una società
socialista fondata sulla democrazia politica, per
affermare gli ideali della pace e del socialismo
in Europa e nel mondo. Esso fa riferimento al
marxismo e agli sviluppi della sua cultura, alla
storia e allesperienza dei comunisti
italiani e persegue il superamento del
capitalismo e la trasformazione socialista della
società.
I. PRINCIPI GENERALI
ART.1
Adesione al Partito - Possono
iscriversi al Partito dei Comunisti Italiani i
cittadini anche immigrati che abbiano compiuto il
quattordicesimo anno di età e che
indipendentemente dall'etnia, dalle convinzioni
filosofiche e dalla confessione religiosa, ne
accettino il programma politico e lo statuto, e
si impegnino ad agire per realizzarne il
programma. L'iscrizione avviene presso
l'organizzazione di base di residenza o del luogo
di lavoro. Non è ammessa la contemporanea
iscrizione al Partito e ad altra organizzazione
partitica. L'iscrizione al Partito è
incompatibile con l'adesione e la partecipazione
ad associazioni segrete o che comportino un
particolare vincolo di riservatezza.
ART. 2
Diritti e doveri degli iscritti
1) Ogni
iscritto al partito ha diritto:
a) di contribuire
liberamente alla elaborazione della linea del
partito prendendo parte alle discussioni e
deliberazioni delle organizzazioni cui è
iscritto;
b) di partecipare
con voto deliberativo alla elezione degli
organismi dirigenti del partito, di essere eletto
e farne parte ed essere delegato ai congressi di
ogni istanza del partito a norma dello statuto.
2) Ogni iscritto al
partito è tenuto a:
a) partecipare alle
riunioni e svolgere attività di partito, in
coerenza agli indirizzi fissati dagli organismi
dirigenti;
b) svolgere attività
di proselitismo e di informazione della politica
del partito;
c) accrescere le
proprie conoscenze culturali e politiche,
approfondire lo studio della storia e del
patrimonio di idee dei comunisti italiani e di
tutto il movimento operaio;
d) agire per la più
ampia unità delle forze lavoratrici e popolari,
contribuire allo sviluppo delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni democratiche di
massa e delle altre associazioni e movimenti
democratici, rispettandone e difendendone
l'autonomia e operando per la loro democraticità;
e) operare perché
si affermino nella società italiana i principi
di una società multietnica e solidale;
f) operare perché
si affermi nella società italiana il principio
di libertà di orientamento sessuale.
II.
L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO:
ART. 3
Il Partito dei
Comunisti Italiani è organizzato in sezioni (territoriali
o di luogo di lavoro), federazioni, comitati
regionali.
ART. 4
La sezione - La
sezione è l'istanza fondamentale del Partito. La
sezione è territoriale, di luogo di lavoro o di
studio. Suo organo principale e decisionale è
l'assemblea degli iscritti. Ogni sezione
territoriale deve essere costituita da almeno 10
iscritti, quelle costituite nei luoghi di lavoro
o di studio da almeno 5.
ART. 5
Coordinamenti
cittadini e comunali - Nei comuni
comprendenti più sezioni, possono essere formati
organismi di coordinamento cittadini, per
assicurare unitarietà di indirizzi alla attività
del partito nel comune, in particolare per le
questioni che riguardano le istituzioni. Essi
sono formati dai rappresentanti delle sezioni e
agiscono sotto la direzione degli organismi
dirigenti federali.
ART. 6
La federazione - La
federazione è costituita, di norma,
su base provinciale, salvo diversa decisione della direzione
nazionale.
Su argomenti di particolare interesse la federazione può dar
vita a consulte e commissioni aperte ad apporti esterni al
partito.
Alle federazioni compete la definizione e attuazione della linea
politica nella rispettiva realtà territoriale, in armonia con
l’istanza regionale e nazionale del partito.
Ove si determini la compresenza di una vasta area metropolitana
e di una organizzazione del partito che superi i 500 iscritti,
l’istanza territoriale si denomina Federazione metropolitana.
ART. 7
Le
organizzazioni regionali
1)
Nelle
regioni con più federazioni provinciali si costituisce un
comitato regionale.
2) Il comitato regionale è l’organismo dirigente
cui è demandata la definizione e l’attuazione della linea
politica del partito nelle rispettive realtà regionali, in
armonia con la linea nazionale.
3) Nei paesi di emigrazione dei lavoratori
italiani si possono costituire federazioni del Partito dei
Comunisti Italiani. Vi aderiscono italiani residenti all'estero
sulla base delle norme del presente statuto con i medesimi
doveri e diritti. Nei paesi ove si costituiscono più federazioni
i rappresentanti delle singole organizzazioni danno vita ad un
coordinamento nazionale. Analogo organismo di coordinamento deve
essere costituito tra le federazioni dei paesi dell'Unione
Europea e della Confederazione svizzera.
4)
In
ciascuna regione si elegge una commissione regionale di
garanzia, composta da cinque membri. L’elezione di tali membri
risponde a criteri di qualità, autorevolezza e senso di
equilibrio, a prescindere dalla rappresentatività territoriale.
ART.8
Lorganizzazione
giovanile
1) La
Fgci (Federazione Giovanile Comunisti Italiani) organizza i
giovani del Partito dei Comunisti Italiani. Ad essa possono
aderire tutti i giovani comunisti italiani che non abbiano
ancora compiuto 30 anni di età. Essa regola la propria vita
interna con una Carta costitutiva. La FGCI organizza giovani e
ragazze, lavoratori, disoccupati, studenti, che intendono essere
protagonisti attivi e coscienti del rinnovamento e del
cambiamento della società. La FGCI riconosce e valorizza al
proprio interno la militanza a tutti i livelli.
2) E’
istituita l’Assemblea regionale della Fgci. Essa viene convocata
periodicamente, con cadenza almeno annuale. Convocata in
occasione dei Congressi regionali del PdCI, essa elegge un
coordinatore (che fa parte di diritto della Segreteria regionale
del Partito) e un coordinamento ristretto (che fa parte di
diritto del Comitato regionale del Partito).
3) Il
Coordinamento regionale della Fgci elabora le politiche
giovanili per la Regione, le sottopone al Comitato regionale del
Partito e interviene su di esse; svolge funzioni di indirizzo e
di stimolo sui nuclei di giovani attivi nelle Federazioni che,
di norma, costituiscono coordinamenti provinciali.
4) E’
istituita l’assemblea nazionale della FGCI, che viene convocata
periodicamente, con cadenza annuale, per discutere dei problemi
politici dei giovani. Convocata in coincidenza dei congressi
nazionali del partito elegge su proposta della Direzione
nazionale un/una coordinatore/coordinatrice nazionale (che fa
parte di diritto della Direzione nazionale del partito) ed un
coordinamento ristretto (che fa parte di diritto del Comitato
Centrale).
5) Il
Coordinamento nazionale della Fgci elabora le politiche
giovanili nazionali che sottopone al Comitato centrale, e
interviene su di esse; svolge funzioni di indirizzo e di stimolo
su tutte le organizzazioni della Fgci.
6) Anche per la FGCI
valgono le norme del presente Statuto.
III.
LA VITA INTERNA E LA DEMOCRAZIA DI PARTITO
ART. 9
1) Il libero
dibattito e la pluralità di posizioni
rappresentano l'essenza stessa della vita
democratica del Partito, che è impegnato nei
suoi organismi alla ricerca costante della
sintesi. Tale ricerca vale come criterio
ispiratore della vita del Partito in ogni sua
istanza ad ogni livello oltre che come strumento
di crescita dei quadri nel rispetto e nella
solidarietà. La libera espressione di tutte le
opinioni è diritto individuale degli iscritti ma
non può realizzarsi con la formazione di
correnti o altri gruppi organizzati.
2)
La vita interna del partito è retta secondo i principi del
centralismo democratico.
Terminata la discussione e presa una decisione, a secondo del
rilievo, dal Comitato centrale, dal Comitato regionale, dal
Comitato federale, questa è vincolante per tutti gli iscritti e
per tutti gli organismi dirigenti. La minoranza deve accettare e
applicare le decisioni democraticamente assunte a maggioranza ed
è fatto espresso divieto di rappresentare all’esterno posizioni
politiche difformi.
3) Tutti gli
organismi e i singoli dirigenti hanno l'obbligo
di riferire periodicamente circa la loro attività
agli iscritti al partito, nelle organizzazioni da
essi dirette.
IV.
I CONGRESSI E LE CONFERENZE DI PARTITO
ART. 10
I congressi
- Per ciascuna istanza e per il partito nel suo
complesso il massimo organo deliberativo, le cui
decisioni sono vincolanti per tutti, è il
congresso. I congressi di sezione, di federazione
e regionali definiscono la politica delle
rispettive organizzazioni e si pronunciano sui
documenti loro sottoposti; eleggono gli organismi
dirigenti e di garanzia e i delegati ai congressi
delle istanze superiori. Il congresso nazionale
stabilisce la linea generale del partito ed
elegge gli organismi dirigenti e di garanzia
nazionali. Nei congressi di federazione,
regionali e nazionali i membri degli organismi
dirigenti e di garanzia che non siano delegati
hanno diritto alla parola ma non al voto e
possono essere eletti negli organismi dirigenti.
La presidenza del congresso esercita la funzione
dell'organismo dirigente. In apertura dei lavori
il congresso definisce il suo ordine del giorno e
adotta il regolamento per lo svolgimento dei suoi
lavori, in conformità con le norme dello statuto.
ART. 11
Il congresso di
sezione - Il congresso di sezione è
costituito dall'assemblea generale degli
iscritti, secondo norme stabilite dal regolamento
congressuale. Il congresso viene convocato dal
comitato direttivo di sezione di norma in
occasione del congresso nazionale; può essere
convocato in via straordinaria per decisione
motivata del comitato federale o su richiesta,
parimenti motivata, di un terzo degli iscritti.
Il congresso elegge il comitato direttivo e i
propri delegati.
ART. 12
Il congresso di
federazione
1) Il congresso
delle federazioni il cui numero di iscritti non
sia superiore a 200 è costituito dallassemblea
generale degli iscritti, la quale elegge una
direzione federale.
2) Il congresso
federale delle federazioni con più di 200
iscritti è composto dai delegati delle sezioni,
eletti proporzionalmente agli iscritti e secondo
norme stabilite dal regolamento congressuale.
Viene convocato dal comitato federale, di regola,
in corrispondenza con la convocazione del
congresso nazionale. Il congresso delle
federazioni superiori ai 200 iscritti elegge
il comitato federale e i propri delegati.
3)
I Congressi
straordinari di federazione sono formalmente convocati :
a) dalla Direzione
nazionale nei seguenti casi: per decisione motivata del Comitato
Centrale sentito il comitato regionale; per decisione del
Comitato federale, con il consenso della Direzione del partito;
su iniziativa motivata di almeno un terzo delle sezioni che
raggruppino non meno di un terzo degli iscritti;
b) dal commissario, nei casi previsti
all’art. 27.
ART.
13
Il congresso
regionale - Il congresso regionale definisce
la linea politica del partito nelle diverse
regioni. Si tiene ogni tre anni e si svolge sulla
base delle norme previste nel regolamento
congressuale regionale. E convocato in via
straordinaria, in accordo con la direzione
nazionale, se richiesto da almeno un terzo degli
iscritti o dalle federazioni che rappresentano un
terzo degli iscritti della regione.Elegge il
comitato regionale e la commissione regionale di
garanzia.
ART.
14
Il congresso
nazionale - L'istanza suprema del partito è
il congresso nazionale. Esso è convocato dal
comitato centrale almeno ogni tre anni e
comprende i delegati di tutte le federazioni,
eletti in misura proporzionale al numero degli
iscritti secondo norme stabilite nel regolamento
congressuale dal comitato centrale. Congressi
nazionali straordinari possono essere convocati
su richiesta motivata di federazioni che
rappresentino almeno un terzo degli iscritti su
scala nazionale, oppure per deliberazione del
comitato centrale. Il Congresso discute e valuta
i rapporti sull'attività del comitato centrale,
della commissione centrale di garanzia e delle
altre questioni poste all'ordine del giorno;
fissa la linea politica e il programma del
partito; elegge il comitato centrale e la
commissione centrale di garanzia; questi in
seduta comune eleggono il Presidente del partito,
il Segretario nazionale del partito, il
tesoriere, la segreteria, la Direzione.
L'assemblea congressuale dei delegati, a
conclusione dei lavori si insedia fino al
successivo congresso come consiglio congressuale
del partito. Il consiglio congressuale viene
convocato dal Presidente, o dal Segretario in
caso di impedimento, su questioni di rilevanza
strategica. Il congresso esamina le proposte di
modifica dello statuto eventualmente presentate e
decide su di esse.
ART.
15
Conferenza delle
lavoratrici e dei lavoratori -
E
istituita la conferenza nazionale delle
lavoratrici e dei lavoratori. Si riunisce per
dibattere le questioni concernenti il mondo del
lavoro e, comunque, almeno una volta lanno.
ART.
16
Assemblea
nazionale delle donne - E istituita lAssemblea
nazionale delle donne comuniste.
ART. 17
Il metodo di
elezione - Gli organismi
dirigenti e di garanzia di qualsiasi istanza di partito sono
eletti nelle apposite assemblee con voto diretto e nominativo, a
maggioranza degli aventi diritto, secondo le modalità che di
volta in volta decide l'assemblea.
La votazione è a
scrutinio segreto, qualora non decidano diversamente i due terzi
dei presenti. In tutti gli organismi dirigenti del partito è
ammessa la cooptazione successiva di compagne e compagni, decisa
a maggioranza assoluta dei componenti, in misura non superiore a
un decimo dei facenti parte.
I membri degli
organismi dirigenti che non possono più esercitare le loro
funzioni potranno essere sostituiti con voto a maggioranza.
V.
GLI ORGANISMI DIRIGENTI ED ESECUTIVI
ART. 18
Organismi
dirigenti ed esecutivi - Fra un congresso e
l'altro, la direzione politica del partito spetta
agli organismi eletti. Gli organismi esecutivi e
dirigenti debbono funzionare collegialmente.
Il Partito dei
Comunisti Italiani opera per leffettiva
parità tra i sessi nei propri organismi
dirigenti.
ART. 19
Il comitato
direttivo di sezione - Di norma, la direzione
politica del lavoro di sezione è assunta dallassemblea
generale degli iscritti. La sezione può
eleggere, in sede congressuale, un comitato
direttivo di sezione. Nelle sezioni ove si elegge
un comitato direttivo, esso elegge al suo seno il
segretario politico, il tesoriere e può eleggere
una segreteria. Negli altri casi, questi ultimi
vengono eletti dallassemblea degli iscritti.
ART. 20
Il comitato
federale
1) Nelle
federazioni con un numero di iscritti non
superiore a 200, lorganismo dirigente
federale è lassemblea generale degli
iscritti. Questultima elegge una direzione
federale ristretta per assicurare lo svolgimento
corrente dellattività di partito, il
segretario e il tesoriere della federazione. La
direzione federale non può superare, di norma,
nel numero, il dieci per cento del totale degli
iscritti.
2)
Nelle federazioni con più di 200 iscritti,
il congresso federale elegge un comitato federale
composto in misura non superiore al dieci per cento degli
iscritti, con il limite massimo di 50 membri. Il comitato
federale rappresenta l'organismo di direzione politica di tutte
le organizzazioni di partito della federazione ed esprime la
politica del partito nell'ambito territoriale di sua competenza.
Il comitato federale elegge fra i suoi membri il Segretario, la
Segreteria della federazione e il tesoriere. Può eleggere un
Presidente ed un direttivo. Il tesoriere ed il Presidente
(qualora eletto) fanno parte di diritto della Segreteria. Per
l’elezione del segretario, dopo due votazioni nelle quali non si
sia raggiunta la maggioranza degli aventi diritto di cui
all’art. 17, si procede ad una nuova votazione, che consentirà
l’elezione a maggioranza semplice.
3) Lassemblea
generale degli iscritti di cui al punto 1) o il
comitato federale di cui al punto 2), decidono di
tutte le questioni relative alla propria
competenza territoriale
ART. 21
Il comitato
regionale
1) Il Partito dei
Comunisti Italiani si struttura su base regionale. Pertanto, il
comitato regionale è il massimo organismo di direzione politica
nella regione, con competenza su tutto il territorio. Esso dovrà
essere eletto tenendo conto dell’esigenza di adeguatamente
rappresentare tutte le realtà federali, ma senza superare
comunque il limite massimo di 50 componenti.
2) In seduta comune
con la commissione regionale di garanzia il comitato regionale
elegge fra i propri componenti il segretario, il tesoriere e la
segreteria. Il capogruppo in consiglio regionale è invitato
permanente alla Segreteria regionale. La Segreteria regionale
concorda con le Federazioni le candidature alle elezioni
regionali, e agli eventuali incarichi pubblici regionali, che
vengono poi sottoposte all’approvazione del Comitato regionale.
3) Nelle regioni
ove esiste una federazione di città metropolitana con più di
cinquecento iscritti, l’elezione del segretario e della
segreteria regionale deve avvenire tenendo conto delle
articolazioni provinciali e comunque con una maggioranza non
inferiore ai due terzi dei votanti.
4) All’insegna
della pari dignità gerarchica con l’istanza regionale, la
Federazione metropolitana definisce gli indirizzi politici e
programmatici per il proprio territorio e li integra in quelli
fissati dal Congresso della Regione di cui tale territorio fa
parte. A questo fine, la Federazione metropolitana coopera
sistematicamente con le istanze dirigenti regionali, e fornisce
inoltre a quelle nazionali ogni contributo utile; essa decide in
autonomia delle scelte, incluse quelle sugli incarichi pubblici,
concernenti il proprio ambito territoriale. Tali scelte vengono
comunicate e motivate al Comitato regionale, il quale esprime su
esse il proprio parere. Quando siano oggetto di delibera del
Comitato regionale scelte che investano direttamente la
competenza della Federazione metropolitana, queste vanno
approvate con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei
votanti.
5) Il segretario
regionale ed il segretario di Federazione metropolitana sono
membri di diritto della Direzione nazionale del partito e, ove
non ne facciano già parte, del Comitato Centrale. Le funzioni di
Segretario regionale e di Segretario di federazione
metropolitana sono incompatibili con incarichi di responsabilità
di dipartimento e di settore di lavoro nazionali.
ART. 22
Il comitato
centrale -
Il comitato centrale è il massimo organismo di
direzione politica e di decisione del partito. Esso determina
gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi della attività, ne
verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso
nazionale. Il comitato centrale si riunisce di norma ogni tre
mesi. In seduta comune con la commissione di garanzia elegge fra
i suoi membri la direzione del Partito e la segreteria. Elegge
altresì il Presidente del Partito, il Segretario del Partito e
il Tesoriere. Il Presidente del Partito, o, in caso di
impedimento, il segretario del Partito, convoca le riunioni del
comitato centrale e ne presiede i lavori. Il Segretario del
Partito convoca le riunioni della Segreteria e della Direzione e
ne presiede i lavori. Il Presidente e il tesoriere sono membri
di diritto della direzione e della segreteria. Al fine di
attuare la norma di cui al precedente art. 18, il comitato
centrale è costituito paritariamente tra i sessi.
I
componenti del coordinamento nazionale della Fgci, nel numero
fissato dalla Direzione nazionale, sono membri di di diritto del
comitato centrale.
ART.
23
La direzione -
La direzione nazionale
del partito esamina e decide le questioni più importanti
dell'attività politica corrente e, in conformità agli
orientamenti stabiliti dal comitato centrale, dirige il lavoro
del partito e ne controlla la realizzazione. La direzione nomina
i responsabili nazionali dei settori di lavoro. La direzione
risponde del suo operato al comitato centrale e sottopone alla
sua discussione e decisione le questioni di rilievo politico
attorno alle quali permangono diversità di posizioni.
Entro il 30 giugno discute e approva il bilancio del partito.
La direzione del partito è costituita, fra gli
altri, dalla segreteria nazionale, dal presidente della
commissione nazionale di garanzia, dal rappresentante della
Federazione Giovanile e dai segretari regionali, membri di
diritto. La rappresentanza territoriale dei membri delle
direzione nazionale non può essere inferiore alla metà del
numero complessivo di tale organismo.
ART. 24
La segreteria
nazionale - La segreteria nazionale, eletta
dal comitato centrale in seduta comune con la
commissione centrale di garanzia, provvede ad
assicurare la continuità dell'attività politica
e organizzativa del partito e decide sulle altre
questioni ad essa demandate dalla direzione. E'
presieduta dal Segretario del partito. Coordina
gli organi di lavoro del comitato centrale,
decide la composizione dell'apparato e ne
assicura il funzionamento. Segue l'indirizzo
degli organi di stampa e di informazione del
partito e attua il necessario coordinamento con i
gruppi parlamentari. Garantisce il collegamento
degli organismi centrali con i comitati regionali
e le federazioni.
VI. GLI
ORGANISMI DI GARANZIA
ART. 25
Ruolo e funzioni
degli organismi di garanzia
1) Gli organismi di
garanzia concorrono, di concerto con gli organismi dirigenti del
partito, a svolgere un ruolo attivo per la crescita del partito
come comunità organizzata e, in tal senso, contribuiscono
all’opera di educazione e di formazione a tutti i livelli
attraverso il costante richiamo alle motivazioni ideali e ai
tratti propri del costume comunista.
2) Le Commissioni
di Garanzia, regionali e nazionale, sono elette in sede
congressuale. L’elezione ad un organismo di garanzia è
incompatibile con ogni incarico esecutivo di partito, con quelli
operativi nelle istituzioni e negli enti di promanazione
istituzionale. In caso di decadenza di singoli membri, i
rispettivi organismi dirigenti eleggono i sostituti.
3) La Commissione
regionale di garanzia è composta da cinque membri ed elegge al
proprio seno un presidente. Decide in prima istanza di ogni
questione disciplinare, di applicazione e di interpretazione
dello statuto, degli eventuali contenziosi sorti nelle
rispettive regioni, a livello di sezione o federale o regionale.
4) La Commissione
Nazionale di garanzia è composta di cinque membri ed elegge al
proprio seno un presidente e due vicepresidenti, di cui uno
vicario. Esamina le questioni di cui al precedente punto, in
seconda istanza o, in prima istanza, quando riguardano i
componenti delle commissioni regionali di garanzia.
5) Il presidente
della commissione regionale di garanzia, il presidente ed il
vicepresidente vicario della commissione nazionale di garanzia
sono membri di diritto dell’organismo dirigente corrispondente.
I membri delle commissioni di garanzia partecipano alle riunioni
dell’organismo dirigente con diritto di parola ma non di voto.
6) È compito della
Commissione Nazionale di garanzia esprimere parere sui casi di
scioglimento di organismi dirigenti e di organizzazioni
territoriali del partito.
7) In caso di
inerzia delle Commissioni regionali, la Commissione nazionale di
garanzia interviene anche in forma di temporanea supplenza, al
fine del ripristino della funzionalità dell’organismo. In casi
di particolare gravità, la Commissione nazionale di garanzia,
sentito il parere della Direzione nazionale, può procedere allo
scioglimento motivato della Commissione regionale di garanzia.
Entro 60 giorni dallo scioglimento, il comitato regionale
interessato provvede alla elezione di una nuova Commissione
regionale di garanzia.
8) Le commissioni
di garanzia verificano le previsioni di bilanci e dei consuntivi
economici. Esse nominano un collegio sindacale di tre membri ai
fini del controllo e della verifica degli stessi. Il collegio
sindacale elegge al suo interno un presidente. Il collegio
sindacale esamina semestralmente la situazione di cassa e
certifica entro le previsioni di legge la corretta gestione
amministrativa. Al collegio sindacale è inoltre demandato il
controllo sulla corretta applicazione e gestione circa la
documentazione e certificazione in ordine alla richiesta dei
rimborsi elettorali previsti dalle norme vigenti. Il collegio
sindacale e le corrispondenti commissioni di garanzia si
riuniscono in seduta comune con i rispettivi organi di direzione
per l’approvazione dei bilanci.
9) Per le
infrazioni relative a componenti degli organismi nazionali o a
compagni investiti di mandato parlamentare nazionale o europeo,
è competente la Commissione nazionale di garanzia.
ART.
26
Sanzioni
disciplinari - A sanzioni disciplinari si
ricorre solo dopo aver esperito ogni tentativo
per risolvere i casi per via non amministrativa.
Le sanzioni disciplinari sono: 1) il richiamo
formale; 2) la sospensione da incarichi
direttivi; 3) la decadenza da incarichi
direttivi; 4) la sospensione dal partito; 5) la
radiazione dal partito.
ART. 27
Scioglimento di organismi e di organizzazioni
territoriali
1) Nel caso si
determinassero gravi e insanabili situazioni di mancato rispetto
delle regole democratiche, di inadempienza statutaria, con grave
pregiudizio dell'immagine esterna del partito, la Direzione
nazionale, sentito il parere della Commissione nazionale di
garanzia, può sciogliere gli organismi politici delle istanze
inferiori, affidandone temporaneamente la gestione a un
commissario, che ha il compito di garantire la continuità
politica e l'amministrazione ordinaria. I successivi congressi
straordinari sono convocati dal commissario, di norma, entro sei
mesi dallo scioglimento.
2) In situazioni di
estrema gravità, in compresenza di più di uno dei motivi di cui
sopra, la Direzione nazionale, sentito il parere della
Commissione Nazionale di garanzia, può sciogliere le
organizzazioni delle istanze inferiori. Nomina un commissario
che procede ad un nuovo tesseramento, garantisce la ripresa
dell’attività politica del partito e convoca il successivo
congresso straordinario, di norma, entro 6 mesi dallo
scioglimento dell’organizzazione.
3) Nei suddetti
casi, il commissario, che risponde del proprio operato alla
Direzione del partito, è l’unico titolato ad utilizzare il nome,
il simbolo e le risorse del partito.
4) Il commissario
non deve risiedere nella medesima regione in cui avviene il
commissariamento e, comunque, non potrà assumere in quella
regione incarichi pubblici o di partito per cinque anni dal
termine della ricordata funzione, salvo diversa e motivata
decisione della Direzione nazionale.
VII.
LE RISORSE ECONOMICHE DEL PARTITO
ART. 28
1) I mezzi
finanziari del Partito sono costituiti dai
proventi del tesseramento, dalla sottoscrizione
volontaria dei cittadini, dalle entrate delle
iniziative politiche del Partito, da società di
proprietà del partito, dalla sottoscrizione di
una quota delle indennità di carica conseguenti
ad un mandato, dal finanziamento pubblico e dai
rimborsi elettorali previsti dalle norme vigenti,
dalle indennità previste ai diversi livelli
istituzionali per lo svolgimento del rapporto tra
eletto ed elettore.
2) Ogni struttura
ha la propria autonomia con propria responsabilità
patrimoniale e legale e finanziaria. La
responsabilità delle attività amministrative,
finanziarie e patrimoniali sono affidate al
tesoriere eletto in ogni istanza del Partito. Il
tesoriere ha la rappresentanza legale e
giudiziale, sia attiva che passiva della propria
rispettiva organizzazione compiendo tutti gli
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
nell'interesse del funzionamento
dell'organizzazione del Partito. Al tesoriere
nazionale sono affidati gli obblighi derivanti
dall'applicazione delle norme per la
regolamentazione della contribuzione volontaria
ed in materia di rimborso delle spese elettorali,
anche ai fini della redazione del rendiconto. Il
tesoriere, per quanto di propria competenza
territoriale, dovrà, assumendo precise
responsabilità personali, curare con
diligenza la raccolta della documentazione e
delle dichiarazioni in materia di contribuzioni
volontarie ed in materia di rimborso delle spese
elettorali, anche ai fini della relazione del
rendiconto.
3) Entro
il 31 gennaio di ogni anno ciascuna
organizzazione predispone e delibera il bilancio preventivo
dell’anno in corso ed, entro il 31 marzo, approva
il conto consuntivo dell'anno precedente. Entro quest’ultimo
termine le Federazioni sono tenute a trasmettere i propri
bilanci ai rispettivi Comitati regionali, rendicontando quanto
previsto all'art. 29, comma 5, e trasmettendo alle Commissioni
regionali di garanzia le eventuali difformità. Entro la medesima
data i Comitati regionali sono tenuti a trasmettere i propri
bilanci alla Direzione nazionale del partito. I presidenti dei
gruppi parlamentari trasmettono alla Direzione nazionale del
partito i bilanci della propria attività. I gruppi consiliari ai
diversi livelli istituzionali li trasmettono alle relative
strutture di partito. Il bilancio nazionale è esaminato e
approvato dalla Direzione nazionale.
4) La legale
rappresentanza del Partito è attribuita al
Presidente Nazionale che è il rappresentante
politico ufficiale del Partito mentre la
responsabilità legale ed amministrativa è
attribuita al Tesoriere.
VIII.
LE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
ART. 29
1) La preparazione
delle liste deve avvenire con congruo anticipo
rispetto alla scadenza elettorale, per consentire
la massima partecipazione delle sezioni e degli
iscritti al processo deliberativo e una scelta
oculata dei candidati più idonei. Tutte le
candidature a livello nazionale e territoriale
vengono deliberate, nel rispetto del principio di
parità tra i sessi, a maggioranza degli aventi
diritto, dai rispettivi organismi dirigenti.
L'accettazione della candidatura impegna il
candidato a svolgere la campagna elettorale senza
ricorso a forme di propaganda contrarie
all'impostazione stabilita dagli organismi
dirigenti. I membri del partito eletti
nell'esercizio del loro mandato si conformano
agli orientamenti del partito e al regolamento
del gruppo. Spetta alle organizzazioni di partito
attivare tutti gli strumenti necessari a
garantire un costante rapporto con gli elettori,
tale da consentire la verifica periodica
dell'attività dei comunisti nelle assemblee
elettive e dello stato di attuazione del
programma elettorale.
2) Gli eletti nelle
assemblee elettive si costituiscono in gruppi
parlamentari o consiliari, dotandosi di un
proprio regolamento. Gli eletti in liste di
coalizione si coordinano secondo modalità
concordate con gli organismi dirigenti del
partito.
3) I gruppi
parlamentari e consiliari eleggono i rispettivi
presidenti, sentiti gli organismi dirigenti
competenti.
4) Il gruppo
parlamentare nel prendere decisioni che
riguardano territorialmente le federazioni deve
svolgere in modo preventivo consultazioni con gli
organismi dirigenti del partito delle realtà
interessate.
5) Tutti
gli amministratori pubblici comunisti, tutti gli
eletti nelle istituzioni e i nominati negli enti
di
promanazione istituzionale, rispondono del loro mandato ai
rispettivi organismi dirigenti del partito e, al momento
dell’accettazione della candidatura, sottoscrivono una quota
dell'indennità di carica e di ogni emolumento percepito in forza
del mandato stesso. La Direzione Nazionale predispone un
regolamento sulle modalità attuative di tale sottoscrizione. Il
controllo dell’applicazione delle norme regolamentari compete
non solo agli organismi di garanzia, ma anche a quelli di
direzione politica. Ai candidati e ai designati dal Partito a
qualsiasi incarico pubblico vengono consegnati lo Statuto e il
Regolamento interno. La firma di accettazione della candidatura
o della designazione ne implica la conoscenza, e l’impegno a
rispettarne le prescrizioni e i vincoli. A chi abbia disatteso
la presente norma non potrà essere attribuita alcuna candidatura
o incarico. .
6) Le cariche nelle
Assemblee elettive regionali, nazionali, europea
non sono cumulabili. Non può essere ricoperta la
stessa carica elettiva per più di due mandati
pieni consecutivi. Le eventuali eccezioni
dovranno essere deliberate a maggioranza dei due
terzi degli aventi diritto al voto dei rispettivi
organismi dirigenti. Tali norme non si applicano
al presidente ed al segretario nazionale del
partito.
IX.
I MEZZI DI COMUNICAZIONE E LE ATTIVITÀ
EDITORIALI
ART. 30
La stampa
comunista e i suoi compiti - I mezzi di
comunicazione e le attività editoriali del
partito si ispirano alle sue posizioni e ai suoi
orientamenti raccogliendo l'insieme del dibattito
politico e culturale che in esso si esprime. La
direzione ha il compito di indicare gli incarichi
di responsabilità editoriali.
X.
LA TESSERA, I SIMBOLI E GLI INNI DEL PARTITO
ART. 31
La
tessera attesta la regolare iscrizione al partito
e impegna il militante alla solidarietà politica
e morale verso il partito e i suoi membri. Al
compagno nuovo iscritto deve essere consegnata
con la tessera, una copia dello statuto.
La
bandiera del Partito dei Comunisti Italiani è
rossa, e reca in colore giallo la falce, il
martello e la stella d'Italia. Quando viene
esposta in pubblico, all'asta vengono legati due
nastri, uno coi colori nazionali, l'altro coi
colori dell'Unione Europea.
Il simbolo è il
seguente: "Stella, falce e martello di
colore giallo su bandiera rossa sovrapposta alla
bandiera tricolore nazionale sporgente in basso e
sul lato destro, con la dicitura COMUNISTI
ITALIANI in bianco, inscritta lungo la parte
inferiore del cerchio, sul fondo azzurro".
Nelle realtà territoriali in cui vivono
minoranze etniche, linguistiche e nazionali, il
simbolo, le scritte e gli atti ufficiali del
partito sono bilingue.
Gli inni ufficiali
del partito sono l'Internazionale e Bandiera
rossa.
DISPOSIZIONI FINALI
Questo statuto
regola la vita del partito dal 3° al 4°
Congresso nazionale e in questo periodo può
essere modificato solo con votazione superiore ai
due terzi dei votanti del Comitato Centrale.
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