STATUTO DEL PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI

PREAMBOLO

Il Partito dei Comunisti Italiani è un partito politico di donne e di uomini che opera per organizzare la classe operaia, le lavoratrici, i lavoratori ed i cittadini che lottano per attuare ed estendere i diritti e le libertà sanciti dalla Costituzione repubblicana ed antifascista.

Esso si riconosce nei valori della Resistenza e nelle lotte del movimento operaio e si prefigge la trasformazione socialista della società.

Fa riferimento al marxismo, alla storia ed all’esperienza dei comunisti italiani, persegue il superamento del capitalismo e l’affermazione degli ideali della pace e del socialismo in Europa e nel mondo.
 

I. PRINCIPI GENERALI

ART.1

Adesione al Partito - Possono iscriversi al Partito dei Comunisti Italiani le donne e gli uomini, cittadini italiani e immigrati, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che indipendentemente dall'etnia, dalle convinzioni filosofiche e dalla confessione religiosa, ne accettino il programma politico e lo statuto, e si impegnino ad agire per realizzarne il programma.

L'iscrizione avviene presso l'organizzazione di base di residenza o del luogo di lavoro.

Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Partito e ad altra organizzazione politica.

L'iscrizione al Partito è incompatibile con l'adesione e la partecipazione ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza.
 

ART. 2

Diritti e doveri degli iscritti

1)  Ogni iscritto al Partito ha diritto:

a) di contribuire liberamente e collegialmente alla elaborazione della linea del partito prendendo parte alle discussioni e deliberazioni delle organizzazioni cui è iscritto;

b) di partecipare con voto deliberativo alla elezione degli organismi dirigenti del partito, di essere eletto e farne parte ed essere delegato ai congressi di ogni istanza del partito a norma dello statuto.

2) Ogni iscritto al partito è tenuto a:

a) partecipare alle riunioni e svolgere attività di partito, in coerenza agli indirizzi fissati dagli organismi dirigenti;
b) svolgere attività di proselitismo e di informazione della politica del Partito;
c) accrescere le proprie conoscenze culturali e politiche, approfondire lo studio della storia e del patrimonio di idee dei comunisti italiani e di tutto il movimento operaio;
d) agire per la più ampia unità delle forze lavoratrici e popolari, contribuire allo sviluppo delle
organizzazioni sindacali, delle associazioni democratiche di massa e delle altre associazioni e movimenti democratici, rispettandone e difendendone l'autonomia e operando per la loro democraticità;

e) operare perché si affermino nella società italiana i principi di una società multietnica e solidale;

f) operare perché si affermi nella società italiana il diritto alla piena espressione della identità e della libertà di orientamento sessuale.

 

II. L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO:

ART. 3

Il Partito dei Comunisti Italiani è organizzato in sezioni (territoriali o di luogo di lavoro), federazioni, comitati regionali.

ART. 4

La sezione - La sezione è l'istanza fondamentale del Partito. La sezione è territoriale, di luogo di lavoro o di studio. Suo organo principale e decisionale è l'assemblea degli iscritti.

Ogni sezione territoriale deve essere costituita da almeno 10 iscritti, quelle costituite nei luoghi di lavoro o di studio da almeno 5.

ART. 5

Coordinamenti cittadini e comunali - Nei comuni comprendenti più sezioni, si formano organismi di coordinamento cittadini, per assicurare unitarietà di indirizzi alla attività del Partito nel comune, in particolare per le questioni che riguardano le istituzioni. Essi sono formati dai rappresentanti delle sezioni e agiscono sotto la direzione degli organismi dirigenti federali.

ART. 6

La federazione - La federazione è costituita, di norma, su base provinciale, salvo diversa decisione della direzione nazionale.

L’assemblea degli iscritti della federazione si riunisce almeno tre volte all’anno.

Su argomenti di particolare interesse la federazione può dar vita a consulte e commissioni aperte ad apporti esterni al Partito.

Alle federazioni compete la definizione e attuazione della linea politica nella rispettiva realtà territoriale, in armonia con l’istanza regionale e nazionale del Partito.

Ove si determini la compresenza di una vasta area metropolitana e di una organizzazione del Partito che superi i 500 iscritti, l’istanza territoriale si denomina Federazione metropolitana.

ART. 7

Le organizzazioni regionali

1) Nelle regioni con più federazioni provinciali si costituisce un comitato regionale.

2) Il comitato regionale è l’organismo dirigente cui è demandata la definizione e l’attuazione della linea politica del Partito nelle rispettive realtà regionali, in armonia con la linea nazionale.

3) Nei paesi di emigrazione dei lavoratori italiani si possono costituire federazioni del Partito dei Comunisti Italiani. Vi aderiscono italiani residenti all'estero sulla base delle norme del presente statuto con i medesimi doveri e diritti. Nei paesi ove si costituiscono più federazioni rappresentanti delle singole organizzazioni danno vita ad un coordinamento nazionale. Analogo organismo di coordinamento deve essere costituito tra le federazioni dei paesi dell'Unione Europea e della Confederazione svizzera.

4) In ciascuna regione si elegge una commissione regionale di garanzia, composta da cinque membri. L’elezione di tali membri risponde a criteri di qualità, autorevolezza e senso di equilibrio, a prescindere dalla rappresentatività territoriale.
 

ART.8

L’organizzazione giovanile

1) La FGCI (Federazione Giovanile Comunisti Italiani) organizza i giovani del Partito dei Comunisti Italiani che non abbiano ancora compiuto 30 anni di età. Essa regola la propria vita interna con una Carta costitutiva. La FGCI organizza giovani, donne e uomini, lavoratori, disoccupati, studenti, che intendono essere protagonisti attivi e coscienti del rinnovamento e del cambiamento della società. La FGCI riconosce e valorizza al proprio interno la militanza a tutti i livelli.

2)  La FGCI è regionalizzata. L’Assemblea regionale della FGCI viene convocata periodicamente, con cadenza almeno annuale. Convocata in occasione dei Congressi regionali del PdCI si denomina Conferenza regionale per eleggere un Coordinatore (che fa parte di diritto della Segreteria regionale del Partito), un Esecutivo, e per individuare in questo i componenti che fanno parte, insieme al Coordinatore regionale, del Comitato regionale del Partito nei limiti numerici fissati dal medesimo Comitato regionale in occasione della convocazione della Conferenza della FGCI. Nelle regioni con più di 200 giovani iscritti al Partito alla Conferenza regionale partecipano i delegati dai livelli federali.

3) L’Esecutivo regionale della FGCI elabora le politiche giovanili per la Regione, le sottopone al Comitato regionale del Partito e interviene su di esse; svolge funzioni di indirizzo e di stimolo sui nuclei di giovani attivi nelle Federazioni ed assicura il necessario collegamento con l’Esecutivo nazionale.

4) È istituita l’Assemblea federale della FGCI. Essa viene convocata periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, per discutere le politiche giovanili territoriali. Nelle Federazioni con almeno 50 giovani iscritti al Partito in occasione dei Congressi federali è convocata la Conferenza federale FGCI per eleggere un Coordinatore (che fa parte di diritto della segreteria o della direzione federale del Partito), un Esecutivo e per individuare in questo i componenti che fanno parte, insieme al Coordinatore federale, del Comitato federale del Partito nei limiti numerici fissati dal medesimo Comitato federale in occasione della convocazione della Conferenza della FGCI. Nelle federazioni con meno di 50 giovani iscritti è convocata l’assemblea federale per individuare, d’intesa con il Comitato Federale, un Responsabile della FGCI per favorire la crescita organizzativa dei giovani iscritti. Alle Conferenze federali della FGCI partecipano tutti i giovani iscritti al Partito. L’Esecutivo federale attua nei territori le politiche giovanili d'intesa con il Coordinamento regionale e con il Comitato federale del Partito.

5)  L’Assemblea nazionale della FGCI viene convocata periodicamente, con cadenza annuale, per discutere dei problemi politici dei giovani. Convocata in coincidenza dei

Congressi nazionali del Partito si denomina Conferenza nazionale per eleggere su proposta della Direzione nazionale un Coordinatore nazionale (che fa parte di diritto della Direzione nazionale del Partito), un Esecutivo nazionale (che fa parte di diritto del Comitato Centrale) ed un Coordinamento nazionale. Alla Conferenza nazionale FGCI partecipano i giovani delegati dai livelli regionali.

6) L’Esecutivo nazionale della FGCI elabora le politiche giovanili nazionali che sottopone alla Direzione, e interviene su di esse; svolge funzioni di indirizzo e di stimolo su tutte le organizzazioni della FGCI.

7) Il coordinamento nazionale della FGCI è organo rappresentativo delle realtà territoriali dell’organizzazione. Garantisce il coordinamento tra gli organismi territoriali e l’Esecutivo nazionale della FGCI, che ne è parte integrante".

8) Anche per la FGCI valgono le norme del presente Statuto.
 

III. LA VITA INTERNA E LA DEMOCRAZIA DI PARTITO

ART. 9

1) Il libero dibattito, la collegialità della direzione e la pluralità di posizioni rappresentano l'essenza stessa della vita democratica del Partito, che è impegnato nei suoi organismi alla ricerca costante della sintesi. Tale ricerca vale come criterio ispiratore della vita del Partito in ogni sua istanza ad ogni livello oltre che come strumento di crescita dei quadri nel rispetto e nella solidarietà. La libera espressione di tutte le opinioni è diritto individuale degli iscritti ma non può realizzarsi con la formazione di correnti o altri gruppi organizzati.

2) La vita interna del Partito è retta secondo i principi del centralismo democratico. Terminata la discussione e assunta una decisione da parte di ciascuno degli organismi dirigenti, questa è vincolante per tutti gli iscritti e per tutti gli organismi dirigenti. La minoranza deve accettare e applicare le decisioni democraticamente assunte a maggioranza ed è fatto espresso divieto di rappresentare all’esterno posizioni politiche difformi.

3) Il centralismo democratico deve sempre perseguire la ricerca continua della sintesi attorno alla quale dovrà svilupparsi l’azione e la lotta dell’intero corpo del Partito. Tale sintesi dovrà essere necessariamente perseguita attraverso un confronto costante tra gli iscritti, qualsiasi sia il ruolo da essi ricoperto, al fine di garantire un pieno coinvolgimento degli stessi nella vita interna del Partito.

4) Tutti gli organismi e i singoli dirigenti hanno l'obbligo di riferire periodicamente circa la loro attività agli iscritti al Partito, nelle organizzazioni da essi dirette.
 

IV. I CONGRESSI E LE CONFERENZE DI PARTITO

ART. 10

I congressi - Per ciascuna istanza e per il Partito nel suo complesso il massimo organo deliberativo, le cui decisioni sono vincolanti per tutti, è il congresso.

I congressi di sezione, di federazione e regionali definiscono la politica delle rispettive organizzazioni e si pronunciano sui documenti loro sottoposti; eleggono gli organismi dirigenti e di garanzia e i delegati ai congressi delle istanze superiori.

Il congresso nazionale stabilisce la linea generale del Partito ed elegge gli organismi dirigenti e di garanzia nazionali.

Nei congressi di federazione, regionali e nazionali i membri degli organismi dirigenti e di garanzia che non siano delegati hanno diritto alla parola ma non al voto e possono essere eletti negli organismi dirigenti.

La presidenza del congresso esercita la funzione dell'organismo dirigente.

In apertura dei lavori il congresso definisce il suo ordine del giorno e adotta il regolamento per lo svolgimento dei suoi lavori, in conformità con le norme dello statuto.

ART. 11

Il congresso di sezione - Il congresso di sezione è costituito dall'assemblea generale degli iscritti, secondo norme stabilite dal regolamento congressuale.

Il congresso viene convocato dal comitato direttivo di sezione di norma in occasione del congresso nazionale; può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata del comitato federale o su richiesta, parimenti motivata, di un terzo degli iscritti. Il congresso elegge il comitato direttivo e i propri delegati

ART. 12

Il congresso di federazione

1) Il congresso delle federazioni il cui numero di iscritti non sia superiore a 200 è costituito dall’assemblea generale degli iscritti, la quale elegge una direzione federale.

2) Il congresso federale delle federazioni con più di 200 iscritti è composto dai delegati delle sezioni, eletti proporzionalmente agli iscritti e secondo norme stabilite dal regolamento congressuale. Viene convocato dal comitato federale, di regola, in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale. Il congresso delle federazioni superiori ai 200 iscritti elegge il comitato federale e i propri delegati.

3) I Congressi straordinari di federazione sono formalmente convocati:

a) dalla Direzione nazionale nei seguenti casi: per decisione motivata del Comitato Centrale sentito il comitato regionale; per decisione del Comitato federale, con il consenso della Direzione del Partito; su iniziativa motivata di almeno un terzo delle sezioni che raggruppino non meno di un terzo degli iscritti;

b) dal commissario, nei casi previsti all’art. 27.
 

ART. 13

Il congresso regionale - Il congresso regionale definisce la linea politica del Partito nelle diverse regioni.

Si tiene ogni tre anni e si svolge sulla base delle norme previste nel regolamento congressuale regionale. È convocato in via straordinaria, in accordo con la direzione nazionale, se richiesto da almeno un terzo degli iscritti o dalle federazioni che rappresentano un terzo degli iscritti della regione.

Elegge il comitato regionale e la commissione regionale di garanzia.

ART. 14

Il congresso nazionale - L'istanza suprema del Partito è il congresso nazionale.

Esso è convocato dal Comitato Centrale almeno ogni tre anni e comprende i delegati di tutte le federazioni, eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti secondo norme stabilite nel regolamento congressuale dal Comitato Centrale.

Congressi nazionali straordinari possono essere convocati su richiesta motivata di federazioni che rappresentino almeno un terzo degli iscritti su scala nazionale, oppure per deliberazione del Comitato Centrale.

Il Congresso discute e valuta i rapporti sull'attività del comitato centrale, della commissione centrale di garanzia e delle altre questioni poste all'ordine del giorno; fissa la linea politica e il programma del Partito; elegge il comitato centrale e la commissione nazionale di garanzia; questi in seduta comune eleggono il Presidente del Partito, il Segretario nazionale del partito, il Tesoriere, la Direzione, l’Ufficio Politico e l’Ufficio di Segreteria.

 ART. 15

Conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori - È istituita la conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori. Si riunisce per dibattere le questioni concernenti il mondo del lavoro e, comunque, almeno una volta l’anno.

ART. 16

Assemblea nazionale delle donne - Il Partito assume il tema della democrazia paritaria tra i generi come elemento ineludibile della rappresentanza sociale, nella piena valorizzazione della differenza di genere, dei percorsi politici di emancipazione e di libertà delle donne e della società intera.

È istituita l’Assemblea nazionale delle donne comuniste, come luogo di riflessione, elaborazione e proposta sulle tematiche ed i problemi attinenti alle politiche di genere.

Essa si riunisce almeno una volta l’anno, è convocata dal Presidente del Partito e può articolarsi a livello regionale e federale su iniziativa dei rispettivi organismi dirigenti.

ART. 17

Il metodo di elezione - Gli organismi dirigenti e di garanzia di qualsiasi istanza di Partito sono eletti nelle apposite assemblee con voto diretto e nominativo, a maggioranza degli aventi diritto, secondo le modalità che di volta in volta decide l'assemblea.

La votazione è a scrutinio segreto, qualora non decidano diversamente i due terzi dei presenti.

In tutti gli organismi dirigenti del Partito è ammessa la cooptazione successiva di compagne e compagni, decisa a maggioranza assoluta dei componenti, in misura non superiore a un decimo dei facenti parte.

I membri degli organismi dirigenti che non possono più esercitare le loro funzioni potranno essere sostituiti con voto a maggioranza.
 

V. GLI ORGANISMI DIRIGENTI ED ESECUTIVI

ART. 18

Organismi dirigenti ed esecutivi - Fra un congresso e l'altro, la direzione politica del Partito spetta agli organismi eletti.

Gli organismi esecutivi e dirigenti debbono funzionare collegialmente.

Il Partito dei Comunisti Italiani opera per l’effettiva parità tra i sessi nei propri organismi dirigenti.
 

ART. 19

Il comitato direttivo di sezione - Di norma, la direzione politica del lavoro di sezione è assunta dall’assemblea generale degli iscritti. La sezione può eleggere, in sede congressuale, un comitato direttivo di sezione. Nelle sezioni ove si elegge un comitato direttivo, esso elegge al suo seno il segretario politico, il tesoriere e può eleggere una segreteria. Negli altri casi, questi ultimi vengono eletti dall’assemblea degli iscritti.

ART. 20

Il comitato federale

1) Nelle federazioni con un numero di iscritti non superiore a 200, l’organismo dirigente federale è l’assemblea generale degli iscritti.

Quest’ultima elegge una direzione federale ristretta per assicurare lo svolgimento corrente dell’attività di Partito, il segretario e il tesoriere della federazione.

La direzione federale non può superare, di norma, nel numero, il dieci per cento del totale degli iscritti.

2) Nelle federazioni con più di 200 iscritti, il congresso federale elegge un comitato federale composto in misura non superiore al dieci per cento degli iscritti, con il limite massimo di 50 membri.

Il comitato federale rappresenta l'organismo di direzione politica di tutte le organizzazioni di Partito della federazione ed esprime la politica del Partito nell'ambito territoriale di sua competenza.

Il comitato federale elegge fra i suoi membri il Segretario, la Segreteria della federazione e il tesoriere. Può eleggere un Presidente ed un direttivo. Il tesoriere ed il Presidente (qualora eletto) fanno parte di diritto della Segreteria.

Per l’elezione del segretario, dopo due votazioni nelle quali non si sia raggiunta la maggioranza degli aventi diritto di cui all’art. 17, si procede ad una nuova votazione, che consentirà l’elezione a maggioranza semplice.

3) L’assemblea generale degli iscritti di cui al punto 1) o il comitato federale di cui al punto 2), decidono di tutte le questioni relative alla propria competenza territoriale.

4) Le decisioni del Comitato federale possono essere prese solo in presenza del numero legale e vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo per quanto prescritto dall’art. 20, comma 2.

ART. 21

Il comitato regionale

1) Il Partito dei Comunisti Italiani si struttura su base regionale. Pertanto, il comitato regionale è il massimo organismo di direzione politica nella regione, con competenza su tutto il territorio.

Esso dovrà essere eletto tenendo conto dell’esigenza di adeguatamente rappresentare tutte le realtà federali, ma senza superare comunque il limite massimo di 50 componenti.

2) In seduta comune con la commissione regionale di garanzia, il comitato regionale elegge fra i propri componenti il segretario, il tesoriere e la segreteria. Può eleggere un Presidente ed un direttivo. Il tesoriere ed il Presidente (qualora eletto) fanno parte di diritto della Segreteria. Il capogruppo in consiglio regionale è invitato permanente alla Segreteria regionale. Le candidature regionali sono decise dal comitato regionale su proposta della Segreteria regionale, sentite le federazioni provinciali.

3) Nelle regioni ove esiste una federazione di città metropolitana con più di cinquecento iscritti, l’elezione del segretario e della segreteria regionale deve avvenire tenendo conto delle articolazioni provinciali e comunque con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei votanti. Per tutte le altre decisioni si procede in conformità con quanto previsto dall’art. 20, comma 4.

4) All’insegna della pari dignità gerarchica con l’istanza regionale, la Federazione metropolitana definisce gli indirizzi politici e programmatici per il proprio territorio e li integra in quelli fissati dal Congresso della Regione di cui tale territorio fa parte.

A questo fine, la Federazione metropolitana coopera sistematicamente con le istanze dirigenti regionali, e fornisce inoltre a quelle nazionali ogni contributo utile; essa decide in autonomia delle scelte, incluse quelle sugli incarichi pubblici, concernenti il proprio ambito territoriale.

Tali scelte vengono comunicate e motivate al Comitato regionale, il quale esprime su esse il proprio parere.

Quando siano oggetto di delibera del Comitato regionale scelte che investano direttamente la competenza della Federazione metropolitana, queste vanno approvate con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei votanti.

5) Il segretario regionale ed il segretario di Federazione metropolitana sono membri di diritto della Direzione nazionale del Partito e, ove non ne facciano già parte, del Comitato Centrale. Le funzioni di Segretario regionale e di Segretario di federazione metropolitana sono incompatibili con incarichi di responsabilità di dipartimento e di settore di lavoro nazionali.
 

ART. 22

Il comitato centrale - Il Comitato Centrale è l’assemblea nazionale del partito.

Il Comitato Centrale è convocato ed è presieduto dal Presidente del partito o, in caso di suo impedimento, dal Segretario del partito, ogni qual volta ravvisi la necessità di deliberazioni relativamente a materie di rilevanza congressuale e, comunque, almeno una volta all’anno.

Il Comitato Centrale è altresì convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei relativi componenti.

Il Comitato Centrale indice il congresso nazionale, così come previsto dall’art. 14 dello Statuto.

Il Comitato Centrale, in seduta comune con la commissione nazionale di garanzia, elegge fra i suoi membri gli organismi dirigenti. Elegge altresì il Segretario, il Presidente ed il Tesoriere del partito.

Al fine di attuare la norma di cui al precedente art. 18, il Comitato Centrale è costituito paritariamente tra i sessi.

I componenti dell’esecutivo nazionale della Fgci, nel numero fissato dalla Direzione nazionale, sono membri di diritto del Comitato Centrale.
 

ART. 23

La direzione - La Direzione, eletta dal Comitato Centrale in seduta comune con la commissione nazionale di garanzia, esamina e decide le questioni più importanti dell'attività politica corrente, dirige il lavoro del Partito, ne controlla la realizzazione, discute ed approva le candidature per il parlamento nazionale ed europeo.

Ne sono membri di diritto il Segretario, il Presidente ed il Tesoriere nazionali, il Presidente ed il vicepresidente vicario della commissione nazionale di garanzia, il coordinatore della federazione giovanile, i segretari regionali e delle federazioni metropolitane. Viene eletta in modo che ne facciamo parte esponenti del mondo del lavoro e del mondo intellettuale.

Il Segretario del Partito convoca le riunioni della Direzione e ne presiede di lavori.

La Direzione nomina i responsabili nazionali dei settori di lavoro.

Segue l'indirizzo degli organi di stampa e di informazione del Partito e attua il coordinamento con i gruppi parlamentari.

Entro il 30 giugno discute e approva il bilancio del partito.
 

ART. 24

L'Ufficio politico - L’Ufficio Politico, eletto dal Comitato Centrale in seduta comune con la commissione nazionale di garanzia, ha funzione di elaborazione e direzione politica del Partito.
Coordina gli organismi dirigenti e ne assicura il funzionamento.

L’Ufficio Politico è convocato e presieduto dal Segretario del Partito.

Sono membri di diritto di detto Ufficio il Segretario, il Presidente, il Tesoriere nazionali ed il Presidente della commissione nazionale di garanzia.
 

ART. 24 bis

L'Ufficio di segreteria - L’Ufficio di Segreteria, eletto dal Comitato Centrale in seduta comune con la commissione nazionale di garanzia, provvede ad assicurare la continuità dell'attività politica e organizzativa del Partito. È convocata e presieduta dal Segretario del Partito.

Garantisce il collegamento degli organismi centrali con i comitati regionali e le federazioni.

Sono membri di diritto di detto Ufficio il Segretario, il Presidente ed il Tesoriere nazionali del Partito.
 

VI. GLI ORGANISMI DI GARANZIA

ART. 25

Ruolo e funzioni degli organismi di garanzia

1) Gli organismi di garanzia concorrono, di concerto con gli organismi dirigenti del Partito, a svolgere un ruolo attivo per la crescita del Partito come comunità organizzata e, in tal senso, contribuiscono all’opera di educazione e di formazione a tutti i livelli attraverso il costante richiamo alle motivazioni ideali e ai tratti propri del costume comunista.

2) Le Commissioni di Garanzia, regionali e nazionale, sono elette in sede congressuale. L’elezione ad un organismo di garanzia è incompatibile con ogni incarico esecutivo di Partito, con quelli operativi nelle istituzioni e negli enti di promanazione istituzionale. In caso di decadenza di singoli membri, i rispettivi organismi dirigenti eleggono i sostituti.

La Commissione Nazionale di Garanzia verifica la situazione di compatibilità dei membri delle Commissioni Regionali di Garanzia. In caso di accertata incompatibilità, dichiara la decadenza dei membri incompatibili, ammesso che i motivi di incompatibilità non vengano rimossi entro 30 giorni dalla contestazione; i membri decaduti devono essere sostituiti entro 30 giorni.

3) La Commissione regionale di garanzia è composta da cinque membri che, nella prima riunione convocata dalla compagna o dal compagno più anziano, eleggono nel proprio seno un presidente. Decide in prima istanza di ogni questione disciplinare, di applicazione e di interpretazione dello statuto, degli eventuali contenziosi sorti nelle rispettive regioni, a livello di sezione o federale o regionale.

4) La Commissione Nazionale di garanzia è composta di cinque membri ed elegge al proprio seno un presidente e un vicepresidente vicario. Esamina le questioni di cui al precedente punto, in seconda istanza o, in prima istanza, quando riguardano i componenti delle commissioni regionali di garanzia.

5) Il presidente della commissione regionale di garanzia, il presidente ed il vicepresidente vicario della commissione nazionale di garanzia sono membri di diritto dell’organismo dirigente corrispondente. I membri delle commissioni di garanzia partecipano alle riunioni dell’organismo dirigente con diritto di parola ma non di voto.

6) È compito della Commissione Nazionale di garanzia esprimere parere sui casi di scioglimento di organismi dirigenti e di organizzazioni territoriali del Partito.

7) In caso di inerzia delle Commissioni regionali, la Commissione nazionale di garanzia interviene anche in forma di temporanea supplenza, al fine del ripristino della funzionalità dell’organismo. In casi di particolare gravità, la Commissione nazionale di garanzia, sentito il parere della Direzione nazionale, può procedere allo scioglimento motivato della Commissione regionale di garanzia. Entro 60 giorni dallo scioglimento, il comitato regionale interessato provvede alla elezione di una nuova Commissione regionale di garanzia.

8) Le commissioni di garanzia verificano le previsioni di bilanci e dei consuntivi economici. Esse nominano un collegio sindacale di tre membri ai fini del controllo e della verifica degli stessi.

Il collegio sindacale elegge al suo interno un presidente. Il collegio sindacale esamina semestralmente la situazione di cassa e certifica entro le previsioni di legge la corretta gestione amministrativa. Al collegio sindacale è inoltre demandato il controllo sulla corretta applicazione e gestione circa la documentazione e certificazione in ordine alla richiesta dei rimborsi elettorali previsti dalle norme vigenti.

Il collegio sindacale e le corrispondenti commissioni di garanzia si riuniscono in seduta comune con i rispettivi organi di direzione per l’approvazione dei bilanci.

9) Per le infrazioni relative a componenti degli organismi nazionali o a compagni investiti di mandato parlamentare nazionale o europeo, è competente la Commissione nazionale di garanzia.
 

ART. 26

Sanzioni disciplinari - A sanzioni disciplinari si ricorre solo dopo aver esperito ogni tentativo per risolvere i casi per via non amministrativa.

Le sanzioni disciplinari sono:

a) il richiamo formale;

b) la sospensione da incarichi direttivi;

c) la decadenza da incarichi direttivi;

d) la sospensione dal Partito;

e) l’espulsione dal Partito.

Il compagno sottoposto a procedimento disciplinare deve essere tempestivamente informato degli addebiti mossi e deve essere ascoltato dalla Commissione competente prima che vengano irrogate sanzioni disciplinari.

Il compagno ha diritto di ricorrere contro il provvedimento disciplinare alla Commissione Nazionale di Garanzia entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Le sanzioni decorrono dal trentesimo giorno dalla data della comunicazione della relativa irrogazione nel caso non venga presentato ricorso, dal momento in cui il ricorso è stato rigettato o solo parzialmente accolto.

L’eventuale sospensione cautelare non costituisce sanzione disciplinare e viene decisa per tutelare il Partito e/o il compagno interessato.
 

ART. 27

Scioglimento di organismi e di organizzazioni territoriali

1) Nel caso si determinassero gravi e insanabili situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di inadempienza statutaria, con grave pregiudizio dell'immagine esterna del partito, la Direzione nazionale, sentito il parere della Commissione nazionale di garanzia, può sciogliere gli organismi politici delle istanze inferiori, affidandone temporaneamente la gestione a un commissario, che ha il compito di garantire la continuità politica e l'amministrazione ordinaria.

I successivi congressi straordinari sono convocati dal commissario, di norma, entro sei mesi dallo scioglimento.

2) In situazioni di estrema gravità, in compresenza di più di uno dei motivi di cui sopra, la Direzione nazionale, sentito il parere della Commissione Nazionale di garanzia, può sciogliere le organizzazioni delle istanze inferiori.

Nomina un commissario che procede ad un nuovo tesseramento, garantisce la ripresa dell’attività politica del Partito e convoca il successivo congresso straordinario, di norma, entro 6 mesi dallo scioglimento dell’organizzazione.

3) Nei suddetti casi, il commissario, che risponde del proprio operato alla Direzione del partito, è l’unico titolato ad utilizzare il nome, il simbolo e le risorse del Partito.

4) Il commissario non deve risiedere nella medesima regione in cui avviene il commissariamento e, comunque, non potrà assumere in quella regione incarichi pubblici o di Partito per cinque anni dal termine della ricordata funzione, salvo diversa e motivata decisione della Direzione nazionale.
 

VII. LE RISORSE ECONOMICHE DEL PARTITO

ART. 28

1) I mezzi finanziari del Partito sono costituiti dai proventi del tesseramento, dalla sottoscrizione volontaria dei cittadini, dalle entrate delle iniziative politiche del Partito, da società di proprietà del Partito, dalla sottoscrizione di una quota delle indennità di carica conseguenti ad un mandato, dal finanziamento pubblico e dai rimborsi elettorali previsti dalle norme vigenti, dalle indennità previste ai diversi livelli istituzionali per lo svolgimento del rapporto tra eletto ed elettore.

2) Ogni struttura ha la propria autonomia con propria responsabilità patrimoniale e legale e finanziaria. La responsabilità delle attività amministrative, finanziarie e patrimoniali sono affidate al tesoriere eletto in ogni istanza del Partito, senza alcun vincolo di solidarietà a carico del livello superiore o inferiore dell’organizzazione del Partito.

Il tesoriere ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva della propria rispettiva organizzazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del funzionamento dell'organizzazione del Partito.

Al tesoriere nazionale sono affidati gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ed in materia di rimborso delle spese elettorali, anche ai fini della redazione del rendiconto.

Il tesoriere, per quanto di propria competenza territoriale, dovrà, assumendo precise responsabilità personali, curare con diligenza la raccolta della documentazione e delle dichiarazioni in materia di contribuzioni volontarie ed in materia di rimborso delle spese elettorali, anche ai fini della relazione del rendiconto.

3) Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascuna organizzazione predispone e delibera il bilancio preventivo dell’anno in corso ed, entro il 31 marzo, approva il conto consuntivo dell'anno precedente.

Entro quest’ultimo termine le Federazioni sono tenute a trasmettere i propri bilanci ai rispettivi Comitati regionali, rendicontando quanto previsto all'art. 29, comma 5, e trasmettendo alle Commissioni regionali di garanzia le eventuali difformità; il mancato adempimento rispetto a detti obblighi da parte del relativo tesoriere costituisce per lo stesso fonte di responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 26 del presente Statuto.

Entro la medesima data i Comitati regionali sono tenuti a trasmettere i propri bilanci alla Direzione nazionale del Partito; il mancato adempimento rispetto a detto obbligo da parte del relativo tesoriere costituisce per lo stesso fonte di responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 26 del presente Statuto.

Gli eventuali contributi straordinari alle istanze regionali ed alle federazioni verranno erogati solo dopo l’avvenuta approvazione del consuntivo dell’anno precedente, che, ai sensi del presente Statuto, dovrà avvenire entro il 31 marzo.

I presidenti dei gruppi parlamentari trasmettono alla Direzione nazionale del partito i bilanci della propria attività. I gruppi consiliari ai diversi livelli istituzionali li trasmettono alle relative strutture di partito. Il bilancio nazionale è esaminato e approvato dalla Direzione nazionale.

4) La rappresentanza politica ufficiale del Partito è affidata al Segretario Nazionale; la rappresentanza e la responsabilità legale ed amministrativa del Partito sono invece attribuite al Tesoriere Nazionale.
 

VIII. LE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

ART. 29

1) La preparazione delle liste deve avvenire con congruo anticipo rispetto alla scadenza elettorale, per consentire la massima partecipazione delle sezioni e degli iscritti al processo deliberativo e una scelta oculata dei candidati più idonei.

Tutte le candidature a livello nazionale e territoriale vengono deliberate, nel rispetto del principio di parità tra i sessi, a maggioranza degli aventi diritto, dai rispettivi organismi dirigenti.

L'accettazione della candidatura impegna il candidato a svolgere la campagna elettorale senza ricorso a forme di propaganda contrarie all'impostazione stabilita dagli organismi dirigenti.

I membri del Partito eletti nell'esercizio del loro mandato si conformano agli orientamenti del Partito e al regolamento del gruppo.

Spetta alle organizzazioni di Partito attivare tutti gli strumenti necessari a garantire un costante rapporto con gli elettori, tale da consentire la verifica periodica dell'attività dei comunisti nelle assemblee elettive e dello stato di attuazione del programma elettorale.

2) Gli eletti nelle assemblee elettive si costituiscono in gruppi parlamentari o consiliari, dotandosi di un proprio regolamento.

Gli eletti in liste di coalizione si coordinano secondo modalità concordate con gli organismi dirigenti del Partito.

3) I gruppi parlamentari e consiliari eleggono i rispettivi presidenti su proposta degli organismi dirigenti competenti.

4) Il gruppo parlamentare nel prendere decisioni che riguardano territorialmente le federazioni deve svolgere in modo preventivo consultazioni con gli organismi dirigenti del partito delle realtà interessate.

5) Tutti gli amministratori pubblici comunisti, tutti gli eletti nelle istituzioni e i nominati negli enti di promanazione istituzionale, rispondono del loro mandato ai rispettivi organismi dirigenti del Partito e, al momento dell’accettazione della candidatura, devono sottoscrivere una quota dell'indennità di carica e di ogni emolumento percepito in forza del mandato stesso.

 La mancata ottemperanza al dovere di sottoscrizione suddetto è sanzionata con l’espulsione dal Partito.

La Direzione Nazionale predispone un regolamento sulle modalità attuative di tale sottoscrizione.

Il controllo dell’applicazione delle norme regolamentari compete non solo agli organismi di garanzia, ma anche a quelli di direzione politica.

Ai candidati e ai designati dal Partito a qualsiasi incarico pubblico vengono consegnati lo Statuto e il Regolamento interno.

La firma di accettazione della candidatura o della designazione ne implica la conoscenza, e l’impegno a rispettarne le prescrizioni e i vincoli.

A chi abbia disatteso la presente norma non potrà essere attribuita alcuna candidatura o incarico, e il fatto comporta la sospensione da qualsiasi carica di Partito, sino ad avvenuta
regolarizzazione della situazione. Le cariche nelle Assemblee elettive regionali, nazionali, europea non sono cumulabili.

Non può essere ricoperta la stessa carica elettiva per più di due mandati pieni consecutivi.
La carica di consigliere regionale è incompatibile con la carica di consigliere provinciale
nonché con quella di consigliere comunale di città capoluogo.

Le eventuali eccezioni dovranno essere deliberate dai rispettivi organismi dirigenti con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti in presenza del numero legale. Tali norme non si applicano al presidente ed al segretario nazionale del Partito.
 

IX. I MEZZI DI COMUNICAZIONE E LE ATTIVITÀ EDITORIALI

ART. 30

La stampa comunista e i suoi compiti - I mezzi di comunicazione e le attività editoriali del Partito si ispirano alle sue posizioni e ai suoi orientamenti raccogliendo l'insieme del dibattito politico e culturale che in esso si esprime.

La Direzione ha il compito di indicare gli incarichi di responsabilità editoriali.

 

X. LA TESSERA, I SIMBOLI E GLI INNI DEL PARTITO

ART. 31

La tessera, debitamente sottoscritta dall’iscritto, attesta la regolare iscrizione al Partito e impegna il militante alla solidarietà politica e morale verso il Partito e i suoi membri.

Al compagno nuovo iscritto deve essere consegnata con la tessera, una copia dello statuto.

La bandiera del Partito dei Comunisti Italiani è rossa, e reca in colore giallo la falce, il martello e la stella d'Italia. Quando viene esposta in pubblico, all'asta vengono legati due nastri, uno coi colori nazionali, l'altro coi colori dell'Unione Europea.

Il simbolo è il seguente: "Stella, falce e martello di colore giallo su bandiera rossa bordata di bianco sovrapposta alla bandiera tricolore nazionale bordata di bianco sporgente in basso e sul lato destro; nella parte superiore del cerchio è inscritta la dicitura PER LA SINISTRA, di colore blu; nella parte inferiore del cerchio è inscritta la dicitura COMUNISTI ITALIANI di colore blu. Il fondo del simbolo è celeste".

Nelle realtà territoriali in cui vivono minoranze etniche, linguistiche e nazionali, il simbolo, le scritte e gli atti ufficiali del partito sono plurilingue.

Gli inni ufficiali del Partito sono l'Internazionale e Bandiera rossa.
 

DISPOSIZIONI FINALI

Questo statuto regola la vita del partito dal 5° al 6° Congresso nazionale e in questo periodo può essere modificato solo con votazione superiore ai due terzi dei votanti del Comitato Centrale.

 

Le sezioni del documento


Preambolo

I)
Principi generali

Art.2 Diritti e doveri degli iscritti

II)
L'organizzazione del Partito

III)
La vita interna e la democrazia di Partito

IV)
I Congressi e le conferenze di Partito

V)
Gli Organismi dirigenti ed esecutivi

VI)
Gli Organismi di garanzia

VII)
Le risorse economiche del Partito

VIII)
Le cariche Pubbliche elettive

IX)
I mezzi di comunicazione e le attività editoriali

X)
La tessera, i simboli e gli inni del Partito

Disposizioni Finali


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preambolo

I)
Principi generali

Art.2 Diritti e doveri degli iscritti

II)
L'organizzazione del Partito

III)
La vita interna e la democrazia di Partito

IV)
I Congressi e le conferenze di Partito

V)
Gli Organismi dirigenti ed esecutivi

VI)
Gli Organismi di garanzia

VII)
Le risorse economiche del Partito

VIII)
Le cariche Pubbliche elettive

IX)
I mezzi di comunicazione e le attività editoriali

X)
La tessera, i simboli e gli inni del Partito

Disposizioni Finali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preambolo

I)
Principi generali

Art.2 Diritti e doveri degli iscritti

II)
L'organizzazione del Partito

III)
La vita interna e la democrazia di Partito

IV)
I Congressi e le conferenze di Partito

V)
Gli Organismi dirigenti ed esecutivi

VI)
Gli Organismi di garanzia

VII)
Le risorse economiche del Partito

VIII)
Le cariche Pubbliche elettive

IX)
I mezzi di comunicazione e le attività editoriali

X)
La tessera, i simboli e gli inni del Partito

Disposizioni Finali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preambolo

I)
Principi generali

Art.2 Diritti e doveri degli iscritti

II)
L'organizzazione del Partito

III)
La vita interna e la democrazia di Partito

IV)
I Congressi e le conferenze di Partito

V)
Gli Organismi dirigenti ed esecutivi

VI)
Gli Organismi di garanzia

VII)
Le risorse economiche del Partito

VIII)
Le cariche Pubbliche elettive

IX)
I mezzi di comunicazione e le attività editoriali

X)
La tessera, i simboli e gli inni del Partito

Disposizioni Finali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preambolo

I)
Principi generali

Art.2 Diritti e doveri degli iscritti

II)
L'organizzazione del Partito

III)
La vita interna e la democrazia di Partito

IV)
I Congressi e le conferenze di Partito

V)
Gli Organismi dirigenti ed esecutivi

VI)
Gli Organismi di garanzia

VII)
Le risorse economiche del Partito

VIII)
Le cariche Pubbliche elettive

IX)
I mezzi di comunicazione e le attività editoriali

X)
La tessera, i simboli e gli inni del Partito

Disposizioni Finali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preambolo

I)
Principi generali

Art.2 Diritti e doveri degli iscritti

II)
L'organizzazione del Partito

III)
La vita interna e la democrazia di Partito

IV)
I Congressi e le conferenze di Partito

V)
Gli Organismi dirigenti ed esecutivi

VI)
Gli Organismi di garanzia

VII)
Le risorse economiche del Partito

VIII)
Le cariche Pubbliche elettive

IX)
I mezzi di comunicazione e le attività editoriali

X)
La tessera, i simboli e gli inni del Partito

Disposizioni Finali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preambolo

I)
Principi generali

Art.2 Diritti e doveri degli iscritti

II)
L'organizzazione del Partito

III)
La vita interna e la democrazia di Partito

IV)
I Congressi e le conferenze di Partito

V)
Gli Organismi dirigenti ed esecutivi

VI)
Gli Organismi di garanzia

VII)
Le risorse economiche del Partito

VIII)
Le cariche Pubbliche elettive

IX)
I mezzi di comunicazione e le attività editoriali

X)
La tessera, i simboli e gli inni del Partito

Disposizioni Finali

 

 

 

 

 

 

 

 

Preambolo

I)
Principi generali

Art.2 Diritti e doveri degli iscritti

II)
L'organizzazione del Partito

III)
La vita interna e la democrazia di Partito

IV)
I Congressi e le conferenze di Partito

V)
Gli Organismi dirigenti ed esecutivi

VI)
Gli Organismi di garanzia

VII)
Le risorse economiche del Partito

VIII)
Le cariche Pubbliche elettive

IX)
I mezzi di comunicazione e le attività editoriali

X)
La tessera, i simboli e gli inni del Partito

Disposizioni Finali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preambolo

I)
Principi generali

Art.2 Diritti e doveri degli iscritti

II)
L'organizzazione del Partito

III)
La vita interna e la democrazia di Partito

IV)
I Congressi e le conferenze di Partito

V)
Gli Organismi dirigenti ed esecutivi

VI)
Gli Organismi di garanzia

VII)
Le risorse economiche del Partito

VIII)
Le cariche Pubbliche elettive

IX)
I mezzi di comunicazione e le attività editoriali

X)
La tessera, i simboli e gli inni del Partito

Disposizioni Finali