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STATUTO DEL PARTITO DEI
COMUNISTI ITALIANI
PREAMBOLO
Il Partito dei Comunisti
Italiani è un partito politico di donne e di uomini che opera
per organizzare la classe operaia, le lavoratrici, i lavoratori
ed i cittadini che lottano per attuare ed estendere i diritti e
le libertà sanciti dalla Costituzione repubblicana ed
antifascista.
Esso si riconosce nei
valori della Resistenza e nelle lotte del movimento operaio e si
prefigge la trasformazione socialista della società.
Fa riferimento al marxismo, alla storia ed
all’esperienza dei comunisti italiani, persegue il superamento
del capitalismo e l’affermazione degli ideali della pace e del
socialismo in Europa e nel mondo.
I. PRINCIPI GENERALI
ART.1
Adesione al Partito -
Possono iscriversi al
Partito dei Comunisti Italiani le donne e gli uomini, cittadini
italiani e immigrati, che abbiano compiuto il quattordicesimo
anno di età e che indipendentemente dall'etnia, dalle
convinzioni filosofiche e dalla confessione religiosa, ne
accettino il programma politico e lo statuto, e si impegnino ad
agire per realizzarne il programma.
L'iscrizione avviene
presso l'organizzazione di base di residenza o del luogo di
lavoro.
Non è ammessa la
contemporanea iscrizione al Partito e ad altra organizzazione
politica.
L'iscrizione al Partito è
incompatibile con l'adesione e la partecipazione ad associazioni
segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza.
ART. 2
Diritti e doveri degli iscritti
1)
Ogni iscritto al Partito ha diritto:
a) di contribuire liberamente e collegialmente alla elaborazione
della linea del partito prendendo parte alle discussioni e
deliberazioni delle organizzazioni cui è iscritto;
b) di partecipare con voto deliberativo alla elezione degli
organismi dirigenti del partito, di essere eletto e farne parte
ed essere delegato ai congressi di ogni istanza del partito a
norma dello statuto.
2) Ogni iscritto al
partito è tenuto a:
a)
partecipare alle riunioni e svolgere attività di partito, in
coerenza agli indirizzi fissati dagli organismi dirigenti;
b) svolgere attività di proselitismo e di informazione della
politica del Partito;
c) accrescere le proprie conoscenze culturali e politiche,
approfondire lo studio della storia e del patrimonio di idee dei
comunisti italiani e di tutto il movimento operaio;
d) agire per la più ampia unità delle forze lavoratrici e
popolari, contribuire allo sviluppo delle
organizzazioni sindacali, delle associazioni democratiche di
massa e delle altre associazioni e movimenti democratici,
rispettandone e difendendone l'autonomia e operando per la loro
democraticità;
e) operare perché si affermino nella società italiana i principi
di una società multietnica e solidale;
f) operare perché si affermi nella società italiana il diritto
alla piena espressione della identità e della libertà di
orientamento sessuale.
II.
L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO:
ART. 3
Il Partito dei Comunisti Italiani è organizzato in sezioni
(territoriali o di luogo di lavoro), federazioni, comitati
regionali.
ART. 4
La sezione - La
sezione è l'istanza fondamentale del Partito. La sezione è
territoriale, di luogo di lavoro o di studio. Suo organo
principale e decisionale è l'assemblea degli iscritti.
Ogni sezione territoriale deve essere costituita da almeno 10
iscritti, quelle costituite nei luoghi di lavoro o di studio da
almeno 5.
ART. 5
Coordinamenti
cittadini e comunali
- Nei comuni comprendenti più
sezioni, si formano organismi di coordinamento cittadini, per
assicurare unitarietà di indirizzi alla attività del Partito nel
comune, in particolare per le questioni che riguardano le
istituzioni. Essi sono formati dai rappresentanti delle sezioni
e agiscono sotto la direzione degli organismi dirigenti
federali.
ART. 6
La federazione -
La federazione è costituita, di norma, su base
provinciale, salvo diversa decisione della direzione nazionale.
L’assemblea degli iscritti della federazione si riunisce almeno
tre volte all’anno.
Su argomenti di particolare interesse la federazione può dar
vita a consulte e commissioni aperte ad apporti esterni al
Partito.
Alle federazioni compete la definizione e attuazione della linea
politica nella rispettiva realtà territoriale, in armonia con
l’istanza regionale e nazionale del Partito.
Ove si determini la compresenza di una vasta area metropolitana
e di una organizzazione del Partito che superi i 500 iscritti,
l’istanza territoriale si denomina Federazione metropolitana.
ART. 7
Le
organizzazioni regionali
1)
Nelle regioni con più federazioni provinciali si
costituisce un comitato regionale.
2) Il comitato regionale è l’organismo dirigente cui è demandata
la definizione e l’attuazione della linea politica del Partito
nelle rispettive realtà regionali, in armonia con la linea
nazionale.
3) Nei paesi di emigrazione dei lavoratori italiani si possono
costituire federazioni del Partito dei Comunisti Italiani. Vi
aderiscono italiani residenti all'estero sulla base delle norme
del presente statuto con i medesimi doveri e diritti. Nei paesi
ove si costituiscono più federazioni rappresentanti delle
singole organizzazioni danno vita ad un coordinamento nazionale.
Analogo organismo di coordinamento deve essere costituito tra le
federazioni dei paesi dell'Unione Europea e della Confederazione
svizzera.
4) In ciascuna regione si elegge una commissione
regionale di garanzia, composta da cinque membri. L’elezione di
tali membri risponde a criteri di qualità, autorevolezza e senso
di equilibrio, a prescindere dalla rappresentatività
territoriale.
ART.8
Lorganizzazione
giovanile
1)
La FGCI (Federazione Giovanile Comunisti
Italiani) organizza i giovani del Partito dei Comunisti Italiani
che non abbiano ancora compiuto 30 anni di età. Essa regola la
propria vita interna con una Carta costitutiva. La FGCI
organizza giovani, donne e uomini, lavoratori, disoccupati,
studenti, che intendono essere protagonisti attivi e coscienti
del rinnovamento e del cambiamento della società. La FGCI
riconosce e valorizza al proprio interno la militanza a tutti i
livelli.
2) La FGCI è regionalizzata. L’Assemblea regionale della FGCI
viene convocata periodicamente, con cadenza almeno annuale.
Convocata in occasione dei Congressi regionali del PdCI si
denomina Conferenza regionale per eleggere un Coordinatore (che
fa parte di diritto della Segreteria regionale del Partito), un
Esecutivo, e per individuare in questo i componenti che fanno
parte, insieme al Coordinatore regionale, del Comitato regionale
del Partito nei limiti numerici fissati dal medesimo Comitato
regionale in occasione della convocazione della Conferenza della
FGCI. Nelle regioni con più di 200 giovani iscritti al Partito
alla Conferenza regionale partecipano i delegati dai livelli
federali.
3) L’Esecutivo regionale della FGCI elabora le politiche
giovanili per la Regione, le sottopone al Comitato regionale del
Partito e interviene su di esse; svolge funzioni di indirizzo e
di stimolo sui nuclei di giovani attivi nelle Federazioni ed
assicura il necessario collegamento con l’Esecutivo nazionale.
4) È istituita l’Assemblea federale della FGCI. Essa viene
convocata periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, per
discutere le politiche giovanili territoriali. Nelle Federazioni
con almeno 50 giovani iscritti al Partito in occasione dei
Congressi federali è convocata la Conferenza federale FGCI per
eleggere un Coordinatore (che fa parte di diritto della
segreteria o della direzione federale del Partito), un Esecutivo
e per individuare in questo i componenti che fanno parte,
insieme al Coordinatore federale, del Comitato federale del
Partito nei limiti numerici fissati dal medesimo Comitato
federale in occasione della convocazione della Conferenza della
FGCI. Nelle federazioni con meno di 50 giovani iscritti è
convocata l’assemblea federale per individuare, d’intesa con il
Comitato Federale, un Responsabile della FGCI per favorire la
crescita organizzativa dei giovani iscritti. Alle Conferenze
federali della FGCI partecipano tutti i giovani iscritti al
Partito. L’Esecutivo federale attua nei territori le politiche
giovanili d'intesa con il Coordinamento regionale e con il
Comitato federale del Partito.
5) L’Assemblea nazionale della FGCI viene convocata
periodicamente, con cadenza annuale, per discutere dei problemi
politici dei giovani. Convocata in coincidenza dei
Congressi nazionali del Partito si denomina Conferenza nazionale
per eleggere su proposta della Direzione nazionale un
Coordinatore nazionale (che fa parte di diritto della Direzione
nazionale del Partito), un Esecutivo nazionale (che fa parte di
diritto del Comitato Centrale) ed un Coordinamento nazionale.
Alla Conferenza nazionale FGCI partecipano i giovani delegati
dai livelli regionali.
6) L’Esecutivo nazionale della FGCI elabora le politiche
giovanili nazionali che sottopone alla Direzione, e interviene
su di esse; svolge funzioni di indirizzo e di stimolo su tutte
le organizzazioni della FGCI.
7) Il coordinamento nazionale della FGCI è organo
rappresentativo delle realtà territoriali dell’organizzazione.
Garantisce il coordinamento tra gli organismi territoriali e
l’Esecutivo nazionale della FGCI, che ne è parte integrante".
8) Anche per la FGCI valgono le norme del presente Statuto.
III.
LA VITA INTERNA E LA DEMOCRAZIA DI PARTITO
ART. 9
1) Il libero dibattito,
la collegialità della direzione e la pluralità di posizioni
rappresentano l'essenza stessa della vita democratica del
Partito, che è impegnato nei suoi organismi alla ricerca
costante della sintesi. Tale ricerca vale come criterio
ispiratore della vita del Partito in ogni sua istanza ad ogni
livello oltre che come strumento di crescita dei quadri nel
rispetto e nella solidarietà. La libera espressione di tutte le
opinioni è diritto individuale degli iscritti ma non può
realizzarsi con la formazione di correnti o altri gruppi
organizzati.
2) La vita interna del Partito è retta secondo i principi del
centralismo democratico. Terminata la discussione e assunta una
decisione da parte di ciascuno degli organismi dirigenti, questa
è vincolante per tutti gli iscritti e per tutti gli organismi
dirigenti. La minoranza deve accettare e applicare le decisioni
democraticamente assunte a maggioranza ed è fatto espresso
divieto di rappresentare all’esterno posizioni politiche
difformi.
3) Il centralismo democratico deve sempre perseguire la ricerca
continua della sintesi attorno alla quale dovrà svilupparsi
l’azione e la lotta dell’intero corpo del Partito. Tale sintesi
dovrà essere necessariamente perseguita attraverso un confronto
costante tra gli iscritti, qualsiasi sia il ruolo da essi
ricoperto, al fine di garantire un pieno coinvolgimento degli
stessi nella vita interna del Partito.
4) Tutti gli organismi e i singoli dirigenti hanno l'obbligo di
riferire periodicamente circa la loro attività agli iscritti al
Partito, nelle organizzazioni da essi dirette.
IV.
I CONGRESSI E LE CONFERENZE DI PARTITO
ART. 10
I congressi -
Per ciascuna istanza e per
il Partito nel suo complesso il massimo organo deliberativo, le
cui decisioni sono vincolanti per tutti, è il congresso.
I
congressi di sezione, di federazione e regionali definiscono la
politica delle rispettive organizzazioni e si pronunciano sui
documenti loro sottoposti; eleggono gli organismi dirigenti e di
garanzia e i delegati ai congressi delle istanze superiori.
Il congresso nazionale stabilisce la linea generale del Partito
ed elegge gli organismi dirigenti e di garanzia nazionali.
Nei congressi di federazione, regionali e nazionali i membri
degli organismi dirigenti e di garanzia che non siano delegati
hanno diritto alla parola ma non al voto e possono essere eletti
negli organismi dirigenti.
La presidenza del congresso esercita la funzione dell'organismo
dirigente.
In apertura dei lavori il congresso definisce il suo ordine del
giorno e adotta il regolamento per lo svolgimento dei suoi
lavori, in conformità con le norme dello statuto.
ART. 11
Il congresso di
sezione - Il congresso
di sezione è costituito dall'assemblea generale degli iscritti,
secondo norme stabilite dal regolamento congressuale.
Il congresso viene convocato dal comitato
direttivo di sezione di norma in occasione del congresso
nazionale; può essere convocato in via straordinaria per
decisione motivata del comitato federale o su richiesta,
parimenti motivata, di un terzo degli iscritti. Il congresso
elegge il comitato direttivo e i propri delegati
ART. 12
Il congresso di
federazione
1) Il congresso delle
federazioni il cui numero di iscritti non sia superiore a 200 è
costituito dall’assemblea generale degli iscritti, la quale
elegge una direzione federale.
2) Il congresso federale delle federazioni con più di 200
iscritti è composto dai delegati delle sezioni, eletti
proporzionalmente agli iscritti e secondo norme stabilite dal
regolamento congressuale. Viene convocato dal comitato federale,
di regola, in corrispondenza con la convocazione del congresso
nazionale. Il congresso delle federazioni superiori ai 200
iscritti elegge il comitato federale e i propri delegati.
3) I Congressi straordinari di federazione sono formalmente
convocati:
a) dalla Direzione nazionale nei seguenti casi: per decisione
motivata del Comitato Centrale sentito il comitato regionale;
per decisione del Comitato federale, con il consenso della
Direzione del Partito; su iniziativa motivata di almeno un terzo
delle sezioni che raggruppino non meno di un terzo degli
iscritti;
b)
dal commissario, nei casi previsti all’art. 27.
ART.
13
Il congresso
regionale - Il congresso
regionale definisce la linea politica del Partito nelle diverse
regioni.
Si tiene ogni tre anni e si svolge sulla base delle norme
previste nel regolamento congressuale regionale. È convocato in
via straordinaria, in accordo con la direzione nazionale, se
richiesto da almeno un terzo degli iscritti o dalle federazioni
che rappresentano un terzo degli iscritti della regione.
Elegge il comitato regionale e la commissione regionale di
garanzia.
ART.
14
Il congresso
nazionale - L'istanza
suprema del Partito è il congresso nazionale.
Esso è convocato dal Comitato Centrale almeno ogni tre anni e
comprende i delegati di tutte le federazioni, eletti in misura
proporzionale al numero degli iscritti secondo norme stabilite
nel regolamento congressuale dal Comitato Centrale.
Congressi nazionali straordinari possono essere convocati su
richiesta motivata di federazioni che rappresentino almeno un
terzo degli iscritti su scala nazionale, oppure per
deliberazione del Comitato Centrale.
Il Congresso discute e valuta i rapporti
sull'attività del comitato centrale, della commissione centrale
di garanzia e delle altre questioni poste all'ordine del giorno;
fissa la linea politica e il programma del Partito; elegge il
comitato centrale e la commissione nazionale di garanzia; questi
in seduta comune eleggono il Presidente del Partito, il
Segretario nazionale del partito, il Tesoriere, la Direzione,
l’Ufficio Politico e l’Ufficio di Segreteria.
ART.
15
Conferenza delle
lavoratrici e dei lavoratori -
È istituita la conferenza nazionale delle
lavoratrici e dei lavoratori. Si riunisce per dibattere le
questioni concernenti il mondo del lavoro e, comunque, almeno
una volta l’anno.
ART.
16
Assemblea
nazionale delle donne -
Il Partito assume il tema della democrazia
paritaria tra i generi come elemento ineludibile della
rappresentanza sociale, nella piena valorizzazione della
differenza di genere, dei percorsi politici di emancipazione e
di libertà delle donne e della società intera.
È
istituita l’Assemblea nazionale delle donne comuniste, come
luogo di riflessione, elaborazione e proposta sulle tematiche ed
i problemi attinenti alle politiche di genere.
Essa si riunisce almeno una volta l’anno, è convocata dal
Presidente del Partito e può articolarsi a livello regionale e
federale su iniziativa dei rispettivi organismi dirigenti.
ART. 17
Il metodo di
elezione - Gli organismi
dirigenti e di garanzia di qualsiasi istanza di Partito sono
eletti nelle apposite assemblee con voto diretto e nominativo, a
maggioranza degli aventi diritto, secondo le modalità che di
volta in volta decide l'assemblea.
La votazione è a scrutinio segreto, qualora non decidano
diversamente i due terzi dei presenti.
In tutti gli organismi dirigenti del Partito è ammessa la
cooptazione successiva di compagne e compagni, decisa a
maggioranza assoluta dei componenti, in misura non superiore a
un decimo dei facenti parte.
I
membri degli organismi dirigenti che non possono più esercitare
le loro funzioni potranno essere sostituiti con voto a
maggioranza.
V.
GLI ORGANISMI DIRIGENTI ED ESECUTIVI
ART. 18
Organismi
dirigenti ed esecutivi - Fra un
congresso e l'altro, la direzione politica del Partito spetta
agli organismi eletti.
Gli organismi esecutivi e dirigenti debbono funzionare
collegialmente.
Il Partito dei Comunisti Italiani opera per l’effettiva parità
tra i sessi nei propri organismi dirigenti.
ART. 19
Il comitato
direttivo di sezione - Di norma, la
direzione politica del lavoro di sezione è assunta
dall’assemblea generale degli iscritti. La sezione può eleggere,
in sede congressuale, un comitato direttivo di sezione. Nelle
sezioni ove si elegge un comitato direttivo, esso elegge al suo
seno il segretario politico, il tesoriere e può eleggere una
segreteria. Negli altri casi, questi ultimi vengono eletti
dall’assemblea degli iscritti.
ART. 20
Il comitato
federale
1) Nelle federazioni
con un numero di iscritti non superiore a 200, l’organismo
dirigente federale è l’assemblea generale degli iscritti.
Quest’ultima elegge una direzione federale ristretta per
assicurare lo svolgimento corrente dell’attività di Partito, il
segretario e il tesoriere della federazione.
La direzione federale non può superare, di norma, nel numero, il
dieci per cento del totale degli iscritti.
2) Nelle federazioni con più di 200 iscritti, il congresso
federale elegge un comitato federale composto in misura non
superiore al dieci per cento degli iscritti, con il limite
massimo di 50 membri.
Il comitato federale rappresenta l'organismo di direzione
politica di tutte le organizzazioni di Partito della federazione
ed esprime la politica del Partito nell'ambito territoriale di
sua competenza.
Il comitato federale elegge fra i suoi membri il Segretario, la
Segreteria della federazione e il tesoriere. Può eleggere un
Presidente ed un direttivo. Il tesoriere ed il Presidente
(qualora eletto) fanno parte di diritto della Segreteria.
Per l’elezione del segretario, dopo due votazioni nelle quali
non si sia raggiunta la maggioranza degli aventi diritto di cui
all’art. 17, si procede ad una nuova votazione, che consentirà
l’elezione a maggioranza semplice.
3) L’assemblea generale degli iscritti di cui al punto 1) o il
comitato federale di cui al punto 2), decidono di tutte le
questioni relative alla propria competenza territoriale.
4) Le decisioni del Comitato federale possono essere prese solo
in presenza del numero legale e vengono assunte a maggioranza
semplice dei presenti, salvo per quanto prescritto dall’art. 20,
comma 2.
ART. 21
Il comitato
regionale
1) Il Partito dei
Comunisti Italiani si struttura su base regionale. Pertanto, il
comitato regionale è il massimo organismo di direzione politica
nella regione, con competenza su tutto il territorio.
Esso dovrà essere eletto tenendo conto dell’esigenza di
adeguatamente rappresentare tutte le realtà federali, ma senza
superare comunque il limite massimo di 50 componenti.
2) In seduta comune con la commissione regionale di garanzia, il
comitato regionale elegge fra i propri componenti il segretario,
il tesoriere e la segreteria. Può eleggere un Presidente ed un
direttivo. Il tesoriere ed il Presidente (qualora eletto) fanno
parte di diritto della Segreteria. Il capogruppo in consiglio
regionale è invitato permanente alla Segreteria regionale. Le
candidature regionali sono decise dal comitato regionale su
proposta della Segreteria regionale, sentite le federazioni
provinciali.
3) Nelle regioni ove esiste una federazione di città
metropolitana con più di cinquecento iscritti, l’elezione del
segretario e della segreteria regionale deve avvenire tenendo
conto delle articolazioni provinciali e comunque con una
maggioranza non inferiore ai due terzi dei votanti. Per tutte le
altre decisioni si procede in conformità con quanto previsto
dall’art. 20, comma 4.
4) All’insegna della pari dignità gerarchica con l’istanza
regionale, la Federazione metropolitana definisce gli indirizzi
politici e programmatici per il proprio territorio e li integra
in quelli fissati dal Congresso della Regione di cui tale
territorio fa parte.
A
questo fine, la Federazione metropolitana coopera
sistematicamente con le istanze dirigenti regionali, e fornisce
inoltre a quelle nazionali ogni contributo utile; essa decide in
autonomia delle scelte, incluse quelle sugli incarichi pubblici,
concernenti il proprio ambito territoriale.
Tali scelte vengono comunicate e motivate al Comitato regionale,
il quale esprime su esse il proprio parere.
Quando siano oggetto di delibera del Comitato regionale scelte
che investano direttamente la competenza della Federazione
metropolitana, queste vanno approvate con una maggioranza non
inferiore ai due terzi dei votanti.
5) Il segretario regionale ed il segretario di
Federazione metropolitana sono membri di diritto della Direzione
nazionale del Partito e, ove non ne facciano già parte, del
Comitato Centrale. Le funzioni di Segretario regionale e di
Segretario di federazione metropolitana sono incompatibili con
incarichi di responsabilità di dipartimento e di settore di
lavoro nazionali.
ART. 22
Il comitato
centrale - Il Comitato
Centrale è l’assemblea nazionale del partito.
Il Comitato Centrale è convocato ed è presieduto dal Presidente
del partito o, in caso di suo impedimento, dal Segretario del
partito, ogni qual volta ravvisi la necessità di deliberazioni
relativamente a materie di rilevanza congressuale e, comunque,
almeno una volta all’anno.
Il Comitato Centrale è altresì convocato quando ne faccia
richiesta almeno un terzo dei relativi componenti.
Il Comitato Centrale indice il congresso nazionale, così come
previsto dall’art. 14 dello Statuto.
Il Comitato Centrale, in seduta comune con la commissione
nazionale di garanzia, elegge fra i suoi membri gli organismi
dirigenti. Elegge altresì il Segretario, il Presidente ed il
Tesoriere del partito.
Al fine di attuare la norma di cui al precedente art. 18, il
Comitato Centrale è costituito paritariamente tra i sessi.
I
componenti dell’esecutivo nazionale della Fgci, nel numero
fissato dalla Direzione nazionale, sono membri di diritto del
Comitato Centrale.
ART.
23
La direzione -
La Direzione, eletta dal Comitato Centrale in
seduta comune con la commissione nazionale di garanzia, esamina
e decide le questioni più importanti dell'attività politica
corrente, dirige il lavoro del Partito, ne controlla la
realizzazione, discute ed approva le candidature per il
parlamento nazionale ed europeo.
Ne sono membri di diritto il Segretario, il Presidente ed il
Tesoriere nazionali, il Presidente ed il vicepresidente vicario
della commissione nazionale di garanzia, il coordinatore della
federazione giovanile, i segretari regionali e delle federazioni
metropolitane. Viene eletta in modo che ne facciamo parte
esponenti del mondo del lavoro e del mondo intellettuale.
Il Segretario del Partito convoca le riunioni della Direzione e
ne presiede di lavori.
La Direzione nomina i responsabili nazionali dei settori di
lavoro.
Segue l'indirizzo degli organi di stampa e di informazione del
Partito e attua il coordinamento con i gruppi parlamentari.
Entro il 30 giugno discute e approva il bilancio del partito.
ART. 24
L'Ufficio politico -
L’Ufficio Politico, eletto dal Comitato Centrale
in seduta comune con la commissione nazionale di garanzia, ha
funzione di elaborazione e direzione politica del Partito.
Coordina gli organismi dirigenti e ne assicura il funzionamento.
L’Ufficio Politico è convocato e presieduto dal Segretario del
Partito.
Sono membri di diritto di detto Ufficio il Segretario, il
Presidente, il Tesoriere nazionali ed il Presidente della
commissione nazionale di garanzia.
ART. 24 bis
L'Ufficio di segreteria -
L’Ufficio di Segreteria, eletto dal Comitato
Centrale in seduta comune con la commissione nazionale di
garanzia, provvede ad assicurare la continuità dell'attività
politica e organizzativa del Partito. È convocata e presieduta
dal Segretario del Partito.
Garantisce il collegamento degli organismi centrali con i
comitati regionali e le federazioni.
Sono membri di diritto di detto Ufficio il Segretario, il
Presidente ed il Tesoriere nazionali del Partito.
VI. GLI
ORGANISMI DI GARANZIA
ART. 25
Ruolo e funzioni
degli organismi di garanzia
1) Gli organismi di
garanzia concorrono, di concerto con gli organismi dirigenti del
Partito, a svolgere un ruolo attivo per la crescita del Partito
come comunità organizzata e, in tal senso, contribuiscono
all’opera di educazione e di formazione a tutti i livelli
attraverso il costante richiamo alle motivazioni ideali e ai
tratti propri del costume comunista.
2) Le Commissioni di Garanzia, regionali e nazionale, sono
elette in sede congressuale. L’elezione ad un organismo di
garanzia è incompatibile con ogni incarico esecutivo di Partito,
con quelli operativi nelle istituzioni e negli enti di
promanazione istituzionale. In caso di decadenza di singoli
membri, i rispettivi organismi dirigenti eleggono i sostituti.
La Commissione Nazionale di Garanzia verifica la situazione di
compatibilità dei membri delle Commissioni Regionali di
Garanzia. In caso di accertata incompatibilità, dichiara la
decadenza dei membri incompatibili, ammesso che i motivi di
incompatibilità non vengano rimossi entro 30 giorni dalla
contestazione; i membri decaduti devono essere sostituiti entro
30 giorni.
3) La Commissione regionale di garanzia è composta da cinque
membri che, nella prima riunione convocata dalla compagna o dal
compagno più anziano, eleggono nel proprio seno un presidente.
Decide in prima istanza di ogni questione disciplinare, di
applicazione e di interpretazione dello statuto, degli eventuali
contenziosi sorti nelle rispettive regioni, a livello di sezione
o federale o regionale.
4) La Commissione Nazionale di garanzia è composta di cinque
membri ed elegge al proprio seno un presidente e un
vicepresidente vicario. Esamina le questioni di cui al
precedente punto, in seconda istanza o, in prima istanza, quando
riguardano i componenti delle commissioni regionali di garanzia.
5) Il presidente della commissione regionale di garanzia, il
presidente ed il vicepresidente vicario della commissione
nazionale di garanzia sono membri di diritto dell’organismo
dirigente corrispondente. I membri delle commissioni di garanzia
partecipano alle riunioni dell’organismo dirigente con diritto
di parola ma non di voto.
6) È compito della Commissione Nazionale di garanzia esprimere
parere sui casi di scioglimento di organismi dirigenti e di
organizzazioni territoriali del Partito.
7) In caso di inerzia delle Commissioni regionali, la
Commissione nazionale di garanzia interviene anche in forma di
temporanea supplenza, al fine del ripristino della funzionalità
dell’organismo. In casi di particolare gravità, la Commissione
nazionale di garanzia, sentito il parere della Direzione
nazionale, può procedere allo scioglimento motivato della
Commissione regionale di garanzia. Entro 60 giorni dallo
scioglimento, il comitato regionale interessato provvede alla
elezione di una nuova Commissione regionale di garanzia.
8) Le commissioni di garanzia verificano le previsioni di
bilanci e dei consuntivi economici. Esse nominano un collegio
sindacale di tre membri ai fini del controllo e della verifica
degli stessi.
Il collegio sindacale elegge al suo interno un presidente. Il
collegio sindacale esamina semestralmente la situazione di cassa
e certifica entro le previsioni di legge la corretta gestione
amministrativa. Al collegio sindacale è inoltre demandato il
controllo sulla corretta applicazione e gestione circa la
documentazione e certificazione in ordine alla richiesta dei
rimborsi elettorali previsti dalle norme vigenti.
Il collegio sindacale e le corrispondenti commissioni di
garanzia si riuniscono in seduta comune con i rispettivi organi
di direzione per l’approvazione dei bilanci.
9) Per le infrazioni relative a componenti degli
organismi nazionali o a compagni investiti di mandato
parlamentare nazionale o europeo, è competente la Commissione
nazionale di garanzia.
ART.
26
Sanzioni
disciplinari - A sanzioni
disciplinari si ricorre solo dopo aver esperito ogni tentativo
per risolvere i casi per via non amministrativa.
Le sanzioni disciplinari sono:
a) il richiamo formale;
b) la sospensione da incarichi direttivi;
c) la decadenza da incarichi direttivi;
d) la sospensione dal Partito;
e) l’espulsione dal Partito.
Il compagno sottoposto a procedimento disciplinare deve essere
tempestivamente informato degli addebiti mossi e deve essere
ascoltato dalla Commissione competente prima che vengano
irrogate sanzioni disciplinari.
Il compagno ha diritto di ricorrere contro il provvedimento
disciplinare alla Commissione Nazionale di Garanzia entro 30
giorni dalla relativa comunicazione. Le sanzioni decorrono dal
trentesimo giorno dalla data della comunicazione della relativa
irrogazione nel caso non venga presentato ricorso, dal momento
in cui il ricorso è stato rigettato o solo parzialmente accolto.
L’eventuale sospensione cautelare non costituisce sanzione
disciplinare e viene decisa per tutelare il Partito e/o il
compagno interessato.
ART. 27
Scioglimento di organismi e di organizzazioni
territoriali
1) Nel caso si
determinassero gravi e insanabili situazioni di mancato rispetto
delle regole democratiche, di inadempienza statutaria, con grave
pregiudizio dell'immagine esterna del partito, la Direzione
nazionale, sentito il parere della Commissione nazionale di
garanzia, può sciogliere gli organismi politici delle istanze
inferiori, affidandone temporaneamente la gestione a un
commissario, che ha il compito di garantire la continuità
politica e l'amministrazione ordinaria.
I
successivi congressi straordinari sono convocati dal
commissario, di norma, entro sei mesi dallo scioglimento.
2) In situazioni di estrema gravità, in compresenza di più di
uno dei motivi di cui sopra, la Direzione nazionale, sentito il
parere della Commissione Nazionale di garanzia, può sciogliere
le organizzazioni delle istanze inferiori.
Nomina un commissario che procede ad un nuovo tesseramento,
garantisce la ripresa dell’attività politica del Partito e
convoca il successivo congresso straordinario, di norma, entro 6
mesi dallo scioglimento dell’organizzazione.
3) Nei suddetti casi, il commissario, che risponde del proprio
operato alla Direzione del partito, è l’unico titolato ad
utilizzare il nome, il simbolo e le risorse del Partito.
4) Il commissario non deve risiedere nella medesima regione in
cui avviene il commissariamento e, comunque, non potrà assumere
in quella regione incarichi pubblici o di Partito per cinque
anni dal termine della ricordata funzione, salvo diversa e
motivata decisione della Direzione nazionale.
VII.
LE RISORSE ECONOMICHE DEL PARTITO
ART. 28
1) I mezzi finanziari
del Partito sono costituiti dai proventi del tesseramento, dalla
sottoscrizione volontaria dei cittadini, dalle entrate delle
iniziative politiche del Partito, da società di proprietà del
Partito, dalla sottoscrizione di una quota delle indennità di
carica conseguenti ad un mandato, dal finanziamento pubblico e
dai rimborsi elettorali previsti dalle norme vigenti, dalle
indennità previste ai diversi livelli istituzionali per lo
svolgimento del rapporto tra eletto ed elettore.
2) Ogni struttura ha la propria autonomia con propria
responsabilità patrimoniale e legale e finanziaria. La
responsabilità delle attività amministrative, finanziarie e
patrimoniali sono affidate al tesoriere eletto in ogni istanza
del Partito, senza alcun vincolo di solidarietà a carico del
livello superiore o inferiore dell’organizzazione del Partito.
Il tesoriere ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia
attiva che passiva della propria rispettiva organizzazione
compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione nell'interesse del funzionamento
dell'organizzazione del Partito.
Al tesoriere nazionale sono affidati gli obblighi derivanti
dall'applicazione delle norme per la regolamentazione della
contribuzione volontaria ed in materia di rimborso delle spese
elettorali, anche ai fini della redazione del rendiconto.
Il tesoriere, per quanto di propria competenza territoriale,
dovrà, assumendo precise responsabilità personali, curare con
diligenza la raccolta della documentazione e delle dichiarazioni
in materia di contribuzioni volontarie ed in materia di rimborso
delle spese elettorali, anche ai fini della relazione del
rendiconto.
3) Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascuna organizzazione
predispone e delibera il bilancio preventivo dell’anno in corso
ed, entro il 31 marzo, approva il conto consuntivo dell'anno
precedente.
Entro quest’ultimo termine le Federazioni sono tenute a
trasmettere i propri bilanci ai rispettivi Comitati regionali,
rendicontando quanto previsto all'art. 29, comma 5, e
trasmettendo alle Commissioni regionali di garanzia le eventuali
difformità; il mancato adempimento rispetto a detti obblighi da
parte del relativo tesoriere costituisce per lo stesso fonte di
responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 26 del presente
Statuto.
Entro la medesima data i Comitati regionali sono tenuti a
trasmettere i propri bilanci alla Direzione nazionale del
Partito; il mancato adempimento rispetto a detto obbligo da
parte del relativo tesoriere costituisce per lo stesso fonte di
responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 26 del presente
Statuto.
Gli eventuali contributi straordinari alle istanze regionali ed
alle federazioni verranno erogati solo dopo l’avvenuta
approvazione del consuntivo dell’anno precedente, che, ai sensi
del presente Statuto, dovrà avvenire entro il 31 marzo.
I
presidenti dei gruppi parlamentari trasmettono alla Direzione
nazionale del partito i bilanci della propria attività. I gruppi
consiliari ai diversi livelli istituzionali li trasmettono alle
relative strutture di partito. Il bilancio nazionale è esaminato
e approvato dalla Direzione nazionale.
4) La rappresentanza politica ufficiale del
Partito è affidata al Segretario Nazionale; la rappresentanza e
la responsabilità legale ed amministrativa del Partito sono
invece attribuite al Tesoriere Nazionale.
VIII.
LE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
ART. 29
1) La preparazione
delle liste deve avvenire con congruo anticipo rispetto alla
scadenza elettorale, per consentire la massima partecipazione
delle sezioni e degli iscritti al processo deliberativo e una
scelta oculata dei candidati più idonei.
Tutte le candidature a livello nazionale e territoriale vengono
deliberate, nel rispetto del principio di parità tra i sessi, a
maggioranza degli aventi diritto, dai rispettivi organismi
dirigenti.
L'accettazione della candidatura impegna il candidato a svolgere
la campagna elettorale senza ricorso a forme di propaganda
contrarie all'impostazione stabilita dagli organismi dirigenti.
I
membri del Partito eletti nell'esercizio del loro mandato si
conformano agli orientamenti del Partito e al regolamento del
gruppo.
Spetta alle organizzazioni di Partito attivare tutti gli
strumenti necessari a garantire un costante rapporto con gli
elettori, tale da consentire la verifica periodica dell'attività
dei comunisti nelle assemblee elettive e dello stato di
attuazione del programma elettorale.
2) Gli eletti nelle assemblee elettive si costituiscono in
gruppi parlamentari o consiliari, dotandosi di un proprio
regolamento.
Gli eletti in liste di coalizione si coordinano secondo modalità
concordate con gli organismi dirigenti del Partito.
3) I gruppi parlamentari e consiliari eleggono i rispettivi
presidenti su proposta degli organismi dirigenti competenti.
4) Il gruppo parlamentare nel prendere decisioni che riguardano
territorialmente le federazioni deve svolgere in modo preventivo
consultazioni con gli organismi dirigenti del partito delle
realtà interessate.
5) Tutti gli amministratori pubblici comunisti, tutti gli eletti
nelle istituzioni e i nominati negli enti di promanazione
istituzionale, rispondono del loro mandato ai rispettivi
organismi dirigenti del Partito e, al momento dell’accettazione
della candidatura, devono sottoscrivere una quota dell'indennità
di carica e di ogni emolumento percepito in forza del mandato
stesso.
La mancata ottemperanza al dovere di sottoscrizione suddetto è
sanzionata con l’espulsione dal Partito.
La Direzione Nazionale predispone un regolamento sulle modalità
attuative di tale sottoscrizione.
Il controllo dell’applicazione delle norme regolamentari compete
non solo agli organismi di garanzia, ma anche a quelli di
direzione politica.
Ai candidati e ai designati dal Partito a qualsiasi incarico
pubblico vengono consegnati lo Statuto e il Regolamento interno.
La firma di accettazione della candidatura o della designazione
ne implica la conoscenza, e l’impegno a rispettarne le
prescrizioni e i vincoli.
A chi abbia
disatteso la presente norma non potrà essere attribuita alcuna
candidatura o incarico, e il fatto comporta la sospensione da
qualsiasi carica di Partito, sino ad avvenuta
regolarizzazione della situazione. Le cariche nelle Assemblee
elettive regionali, nazionali, europea non sono cumulabili.
Non può essere ricoperta la stessa carica elettiva per più di
due mandati pieni consecutivi.
La carica di consigliere regionale è incompatibile con la carica
di consigliere provinciale
nonché con quella di consigliere comunale di città capoluogo.
Le eventuali
eccezioni dovranno essere deliberate dai rispettivi organismi
dirigenti con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti in
presenza del numero legale. Tali norme non si applicano al
presidente ed al segretario nazionale del Partito.
IX.
I MEZZI DI COMUNICAZIONE E LE ATTIVITÀ
EDITORIALI
ART. 30
La stampa
comunista e i suoi compiti
- I mezzi di comunicazione e le
attività editoriali del Partito si ispirano alle sue posizioni e
ai suoi orientamenti raccogliendo l'insieme del dibattito
politico e culturale che in esso si esprime.
La Direzione ha il compito di indicare gli incarichi di
responsabilità editoriali.
X.
LA TESSERA, I SIMBOLI E GLI INNI DEL PARTITO
ART. 31
La tessera, debitamente sottoscritta dall’iscritto, attesta la
regolare iscrizione al Partito e impegna il militante alla
solidarietà politica e morale verso il Partito e i suoi membri.
Al compagno nuovo iscritto deve essere consegnata con la
tessera, una copia dello statuto.
La bandiera del Partito dei Comunisti Italiani è rossa, e reca
in colore giallo la falce, il martello e la stella d'Italia.
Quando viene esposta in pubblico, all'asta vengono legati due
nastri, uno coi colori nazionali, l'altro coi colori dell'Unione
Europea.
Il simbolo è il seguente: "Stella, falce e martello di colore
giallo su bandiera rossa bordata di bianco sovrapposta alla
bandiera tricolore nazionale bordata di bianco sporgente in
basso e sul lato destro; nella parte superiore del cerchio è
inscritta la dicitura PER LA SINISTRA, di colore blu; nella
parte inferiore del cerchio è inscritta la dicitura COMUNISTI
ITALIANI di colore blu. Il fondo del simbolo è celeste".
Nelle realtà territoriali in cui vivono minoranze etniche,
linguistiche e nazionali, il simbolo, le scritte e gli atti
ufficiali del partito sono plurilingue.
Gli inni ufficiali del Partito sono l'Internazionale e Bandiera
rossa.
DISPOSIZIONI FINALI
Questo statuto
regola la vita del partito dal 5° al 6°
Congresso nazionale e in questo periodo può
essere modificato solo con votazione superiore ai
due terzi dei votanti del Comitato Centrale.
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