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Nel decreto legge sulla sicurezza, varato qualche
giorno fa dal Consiglio dei ministri, emergono alcune zone
d’ombra che avrebbero avuto bisogno di un maggiore
approfondimento, soprattutto in occasione di una adeguata
trattazione della problematica da parte del Parlamento.
È chiaro che sull’onda di quanto accaduto a Tor
di Quinto fosse da più parti avvertita la necessità di dare una
risposta immediata al Paese, ma è altresì chiaro che il
complesso problema, oggi di assoluta attualità, vada affrontato
a tutto tondo.
Innanzitutto, è necessario un segnale sul piano
della certezza della pena ancorché si tratti di un’esigenza che
non riguarda soltanto l’orribile fatto di Tor di Quinto, ma
qualunque crimine.
Va poi sottolineato come il decreto non possa
assumere i contorni di un provvedimento generalizzato e
discriminatorio contro i romeni, la stragrande maggioranza dei
quali, in Italia, vive una vita assolutamente dignitosa e
laboriosa. Certo, molti di loro vivono in baraccopoli come
quella di Tor di Quinto o come quelle lungo il Tevere ma, anche
in questo caso, il problema non si risolve con un’espulsione
generalizzata, né lasciando le famiglie e i bambini senza un
tetto, sia pure quello di una baracca fatiscente, perché così si
rischia di ottenere l’effetto esattamente contrario a quello
auspicato; le baraccopoli vanno invece sostituite con dignitosi
centri di accoglienza.
Intendiamoci, la sicurezza è un tema importante:
né di destra né di sinistra. Piuttosto, di destra o di sinistra
sono i modi di risolvere il problema. Quanto accaduto a Tor di
Quinto ci indigna, ma la politica ha il compito di non
generalizzare ipocritamente; il problema sicuramente esiste, ma
va affrontato in maniera organica, non soltanto sul piano della
repressione, che sembra dettato per lo più dall’onda emotiva, ma
anche - e soprattutto - su quello della prevenzione e
dell’integrazione.
Scendendo nel dettaglio del provvedimento,
risultano piuttosto vaghi e generici i riferimenti ai non meglio
precisati motivi di «pubblica sicurezza» o «ordine pubblico» che
legittimerebbero l’espulsione del cittadino comunitario, con il
grave e intollerabile rischio di espulsioni indiscriminate, come
populisticamente da sempre chiede la destra, a danno di chi
semplicemente si trovi in situazione di indigenza, senza
tuttavia avere alcuna propensione a delinquere.
Sarebbe stato opportuno – al di là della puntuale
definizione dei motivi “imperativi” di pubblica sicurezza –
fornire una definizione più circostanziata di questi concetti,
così come sanciti e garantiti dalla direttiva comunitaria n.38
del 2004 e dai principi fondamentali del nostro ordinamento in
tema di tipicità delle fattispecie restrittive.
Non a caso, la stessa direttiva citata chiarisce
che «l’allontanamento dei cittadini dell’Unione e dei loro
familiari per motivi d’ordine pubblico o di pubblica sicurezza
costituisce una misura che può nuocere gravemente alle persone
che, essendosi avvalse dei diritti e delle libertà loro
conferite dal trattato, si siano effettivamente integrate nello
Stato membro ospitante»; di questi criteri e della loro
ponderazione non vi è al momento traccia nel decreto legge in
questione.
Tra l’altro, la direttiva prosegue chiarendo che:
«quanto più forte è l’integrazione dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari nello Stato membro ospitante, tanto più
elevata dovrebbe essere la protezione contro l’allontanamento.
Soltanto in circostanze eccezionali, qualora vi siano motivi
imperativi di pubblica sicurezza, dovrebbe essere presa una
misura di allontanamento nei confronti di cittadini dell’Unione
che hanno soggiornato per molti anni nel territorio dello Stato
membro ospitante».
In buona sostanza, in una materia così delicata,
è di fondamentale importanza ridurre al minimo il margine
interpretativo delle norme da parte dell’autorità
amministrativa, ponendo la misura dell’allontanamento coattivo
quale misura restrittiva di carattere eccezionale da utilizzare
soltanto per fattispecie di reato assai rilevanti e in modo,
comunque, non discriminatorio contro questa o quella particolare
etnia; il tutto, ovviamente – e si tratta di uno dei principali
aspetti dei quali dovrà occuparsi il Parlamento – sulla base di
un serio e attento vaglio dell’autorità giurisdizionale. Il
decreto legge in questione non soltanto non sembra tenere conto
di questo problema, ma probabilmente non tiene neppure conto di
tutte le prescrizioni comunitarie menzionate nella direttiva,
oltre che dei principi fondamentali in materia di tutela dei
diritti umani. Soltanto tenendo conto dei più profondi valori
fin qui menzionati, tuttavia, il provvedimento in esame potrà
porre principi di diritto idonei a garantire adeguate risposte
al Paese in tema di sicurezza e tutela dell’ordine pubblico e,
nel contempo, a rafforzare una cultura dell’integrazione e della
solidarietà degna di un Paese civile e indenne da censure di
incostituzionalità. |