LEGITTIMO SOSPETTO: La Cassazione diviene titolare di una automa facoltà di scelta

Se lo Stato è di rovescio

La legge Cirami viola l'articolo 25 della Costituzione
 

di Sergio Pastore Alinante,
responsabile nazionale Giustizia PdCI

Da "La Rinascita della Sinistra"
del 8 novembre 2002

 

            Il 5 novembre del 2002 il Parlamento ha approvato una legge che viola sotto molti profili la Costituzione. Al di là di ogni polemica politica, la cosa mi sembra tanto grave da meritare di essere resa del tutto chiara dal punto di vista tecnico-giuridico. La legge Cirami contrasta con l’articolo 25 della Costituzione nella parte in cui, modificando l’articolo 45 del codice di Procedura penale, stabilisce che: «…quando gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo…   determinino motivi di legittimo sospetto la Corte di Cassazione  rimette il processo ad altro giudice…». L’articolo 25, infatti, prescrive: «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».

            La pre-costituzione e cioè la definizione della competenza del giudice prima della nascita del processo, è necessaria per evitare che la decisione di quest'ultimo possa venire condizionata attraverso la scelta del giudice chiamato ad assumerla. Il giudice deve essere pre-costituito "per legge". Vale a dire: ogni processo, quale che sia la situazione (conflitto di competenza, incompatibilità del giudice, pericolosità ambientale, ecc.) che possa incontrare nel suo corso, deve essere affidato al giudice preventivamente individuato dalla legge, in via generale ed astratta, proprio in relazione a quel tipo di situazione. Naturalmente tutte le leggi, comprese quelle processuali devono essere interpretate. Ma l'interpretazione della legge non è un'operazione liberamente indeterminata, né tanto meno arbitraria. Essa, al contrario, consiste nell'attribuire alla legge esclusivamente il senso «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore» (articolo 12 delle Disposizio­ni sulla legge in generale).

            La doverosità del rigoroso rispetto dell'articolo 25 è rafforzata dal richiamo alla "naturalità" del giudice. Un richiamo che rende assoluto il divieto di spezzare il rapporto fra l'individuazione del giudice e le regole generali ed astratte sulle quali, quasi fossero leggi naturali, essa deve essere fondata. Ed eccoci al "legittimo sospetto" che la legge Cirami prevede come una delle ipotesi in cui un procedimento penale deve essere rimesso ad un giudice diverso da quello che sarebbe stato competente a trattarlo in base alle ordinarie regole processuali. Va verificata la possibilità di interpretare la formula 'legittimo sospetto" in modo da rendere certo il rapporto fra la solu­zione adottata in concreto (rimessione o non rimessione), da una parte, e, dall'altra, le parole usate e la volontà manifestata dal legislatore. Cominciamo dalle parole. Il sostantivo "sospetto" significa dubbio, timore a proposito di possibili danni o pericoli. In questo caso, dubbio, timore che la regolarità di un processo sia minacciata da «gravi situazioni locali». Ebbene: gli innumerevoli effetti che una grave situazione locale (politica, religiosa, sociale, naturale, economica, amministrativa, eccetera) può produrre nell'animo non solo dei giudici, ma di tutti protagonisti di un processo penale (ambizione, paura, omertà, ira, vanità, avidità, viltà, eccetera) rendono così ampia la gamma dei possibili motivi di sospetto da non consentire di operare nel suo ambito una scelta riconducibile, attraverso l’interpretazione, al significato anche implicito delle parole usate dalla legge. Era proprio per questo che l'articolo 45, prima di venire modificato dalla legge Cirami, prevedeva soltanto il pregiudizio della «libera determinazione delle persone che partecipano al processo». Che era il modo corretto di definire "per legge" una ipotesi capace di legittimare l'avulsione del processo dalla sua sede ordinaria e di assicurare al giudice designato in seguito a rimessione la qualità di «giudice naturale precostituito per legge».

            Vediamo ora se ci può essere d'aiuto il ricorso alla "intenzione del legislatore". Che non può certo coincidere con quella (soggettiva e personale) dei componenti della parte politica che ha proposto e sostenuto la legge Cirami. Anche perché non si può davvero attribuire al legislatore il proposito di evitare che i processi siano trattati da giudici influenzati dalle manifestazioni effettuate in difesa dello stato di diritto da procuratori generali, cittadini e perfino da cantastorie. L'intenzione del legislatore in materia di legittimo sospetto, correttamente ricavata dal complessivo tenore, dall’eco­nomia interna e dal contesto normativo dell’articolo 45, è in realtà assolutamente generica: evitare che la decisione di un processo avvenga là dove si possa temere che un qualsiasi fattore esterno ne metta in pericolo la correttezza. Ora. nessuno sforzo interpretativo, se condotto secondo le regole, potrà mai consentire di ricavare dalla legge la concreta individuazione del motivo di sospetto capace di legittimare costituzionalmente il mutamento del giudice naturale. Ne consegue che l'articolo 45 modificato dalla legge Cirami affida il compito di individuare il motivo di sospetto alla Corte di Cassazione, intesa non come suprema interprete della legge, ma come titolare di una autonoma facoltà di scelta. Una scelta operata in violazione dell’articolo 25 della Costituzione, dal momento che l'attribuzione del processo ad uno piuttosto che ad un altro giudice deve avvenire non "naturalmente" e cioè in applicazione di un sistema di regole esistenti prima dell'occasione di applicarle ma per la libera valutazione compiuta dalla Corte di Cassazione dello specifico (e preesistente) caso sottoposto al suo esame. Poiché uno Stato può dirsi di diritto solo quando ne sia rispettato l'ordinamento giuridico appare all'ultimo dei suoi cittadini veramente intollerabile che siano proprio i rappresentanti del popolo a mostrare come si possa impudentemente violare perfino la prima e la più sacra delle leggi della Repubblica.



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