Il 5 novembre del 2002 il Parlamento ha approvato
una legge che viola sotto molti profili la Costituzione. Al di
là di ogni polemica politica, la cosa mi sembra tanto grave da
meritare di essere resa del tutto chiara dal punto di vista
tecnico-giuridico. La legge Cirami contrasta con l’articolo 25
della Costituzione nella parte in cui, modificando l’articolo 45
del codice di Procedura penale, stabilisce che: «…quando gravi
situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo…
determinino motivi di legittimo sospetto la Corte di
Cassazione rimette il processo ad altro giudice…». L’articolo
25, infatti, prescrive: «Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge».
La pre-costituzione e cioè la definizione della
competenza del giudice prima della nascita del processo, è
necessaria per evitare che la decisione di quest'ultimo possa
venire condizionata attraverso la scelta del giudice chiamato ad
assumerla. Il giudice deve essere pre-costituito "per legge".
Vale a dire: ogni processo, quale che sia la situazione
(conflitto di competenza, incompatibilità del giudice,
pericolosità ambientale, ecc.) che possa incontrare nel suo
corso, deve essere affidato al giudice preventivamente
individuato dalla legge, in via generale ed astratta, proprio in
relazione a quel tipo di situazione. Naturalmente tutte le
leggi, comprese quelle processuali devono essere interpretate.
Ma l'interpretazione della legge non è un'operazione liberamente
indeterminata, né tanto meno arbitraria. Essa, al contrario,
consiste nell'attribuire alla legge esclusivamente il senso
«fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse e dall'intenzione del legislatore» (articolo
12 delle Disposizioni sulla legge in generale).
La doverosità del rigoroso rispetto
dell'articolo 25 è rafforzata dal richiamo alla "naturalità" del
giudice. Un richiamo che rende assoluto il divieto di spezzare
il rapporto fra l'individuazione del giudice e le regole
generali ed astratte sulle quali, quasi fossero leggi naturali,
essa deve essere fondata. Ed eccoci al "legittimo sospetto" che
la legge Cirami prevede come una delle ipotesi in cui un
procedimento penale deve essere rimesso ad un giudice diverso da
quello che sarebbe stato competente a trattarlo in base alle
ordinarie regole processuali. Va verificata la possibilità di
interpretare la formula 'legittimo sospetto" in modo da rendere
certo il rapporto fra la soluzione adottata in concreto (rimessione
o non rimessione), da una parte, e, dall'altra, le parole usate
e la volontà manifestata dal legislatore. Cominciamo dalle
parole. Il sostantivo "sospetto" significa dubbio, timore a
proposito di possibili danni o pericoli. In questo caso, dubbio,
timore che la regolarità di un processo sia minacciata da «gravi
situazioni locali». Ebbene: gli innumerevoli effetti che una
grave situazione locale (politica, religiosa, sociale, naturale,
economica, amministrativa, eccetera) può produrre nell'animo non
solo dei giudici, ma di tutti protagonisti di un processo penale
(ambizione, paura, omertà, ira, vanità, avidità, viltà,
eccetera) rendono così ampia la gamma dei possibili motivi di
sospetto da non consentire di operare nel suo ambito una scelta
riconducibile, attraverso l’interpretazione, al significato
anche implicito delle parole usate dalla legge. Era proprio per
questo che l'articolo 45, prima di venire modificato dalla legge
Cirami, prevedeva soltanto il pregiudizio della «libera
determinazione delle persone che partecipano al processo». Che
era il modo corretto di definire "per legge" una ipotesi capace
di legittimare l'avulsione del processo dalla sua sede ordinaria
e di assicurare al giudice designato in seguito a rimessione la
qualità di «giudice naturale precostituito per legge».
Vediamo ora se ci può essere d'aiuto il ricorso alla
"intenzione del legislatore". Che non può certo coincidere con
quella (soggettiva e personale) dei componenti della parte
politica che ha proposto e sostenuto la legge Cirami. Anche
perché non si può davvero attribuire al legislatore il proposito
di evitare che i processi siano trattati da giudici influenzati
dalle manifestazioni effettuate in difesa dello stato di diritto
da procuratori generali, cittadini e perfino da cantastorie.
L'intenzione del legislatore in materia di legittimo sospetto,
correttamente ricavata dal complessivo tenore, dall’economia
interna e dal contesto normativo dell’articolo 45, è in realtà
assolutamente generica: evitare che la decisione di un processo
avvenga là dove si possa temere che un qualsiasi fattore esterno
ne metta in pericolo la correttezza. Ora. nessuno sforzo
interpretativo, se condotto secondo le regole, potrà mai
consentire di ricavare dalla legge la concreta individuazione
del motivo di sospetto capace di legittimare costituzionalmente
il mutamento del giudice naturale. Ne consegue che l'articolo 45
modificato dalla legge Cirami affida il compito di individuare
il motivo di sospetto alla Corte di Cassazione, intesa non come
suprema interprete della legge, ma come titolare di una autonoma
facoltà di scelta. Una scelta operata in violazione
dell’articolo 25 della Costituzione, dal momento che
l'attribuzione del processo ad uno piuttosto che ad un altro
giudice deve avvenire non "naturalmente" e cioè in applicazione
di un sistema di regole esistenti prima dell'occasione di
applicarle ma per la libera valutazione compiuta dalla Corte di
Cassazione dello specifico (e preesistente) caso sottoposto al
suo esame. Poiché uno Stato può dirsi di diritto solo quando ne
sia rispettato l'ordinamento giuridico appare all'ultimo dei
suoi cittadini veramente intollerabile che siano proprio i
rappresentanti del popolo a mostrare come si possa
impudentemente violare perfino la prima e la più sacra delle
leggi della Repubblica. |