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Le
norme che prevedono la sottrazione dell'imputato
al suo Giudice naturale vengono ormai guardate
con diffidenza da tutte le moderne democrazie
occidentali, anche da quelle poche che ancora le
prevedono, essendo state, nei secoli passati,
quasi esclusivamente utilizzate da monarchi e
dittatori d'ogni specie, complici fidi legulei e
procuratori di nomina politica, per incaricare
dei casi di loro interesse giudici più duttili
alle esigenze del Potere.
Il
legislatore costituente, ben conscio di dover
impedire che venissero ancora celebrati processi
come quello di Chieti dove vennero giudicati (e
la Storia ci dice come) coloro che, a Roma,
avevano ucciso Giacomo Matteotti, ritenne di
dover fissare nella Carta Costituzionale il
principio secondo cui "nessuno può
essere distolto dal Giudice naturale
precostituito per legge" (art. 25
comma
I, Cost.). Inoltre, carpire per
"legittima
suspicione"
un processo, non ad uno o più
singoli giudici (comunque singolarmente
ricusabili) ma ad un'intera Corte di appello,
significa bollare di parzialità e, dunque, di
infamia
tutti i magistrati che ne sono parte,
inappellabilmente definiti influenzabili e
suggestionabili da passioni o pregiudizi esterni.
Nonostante
l'espressa contraria previsione della
Costituzione, invero, residuano nel nostro
ordinamento casi eccezionali - e proprio per
questo tollerati - in cui il processo può essere
sottratto al
"Giudice naturale"
(si
pensi ai procedimenti riguardanti magistrati o
quando sussistono gravi pericoli per la pubblica
incolumità), ma mai, fino ad ora, si era
pensato di affidarne la decisione ad un Giudice
che, ancorché non "naturale",
non
fosse almeno
"precostituito per legge"
e, dunque, fissato a priori
al momento
della commissione del fallo. Quando Salvatore
Rima ed suoi accoliti hanno ucciso Paolo
Borsellino tutti erano in condizione di sapere
che il relativo processo, che vedeva tra le
persone offese anche il Procuratore aggiunto di
Palermo, non sarebbe stato celebrato nel
capoluogo siciliano ove l'eccidio si era
consumato, ma presso la vicina Corte di assise di
Caltanissetta che, pur non essendo il
"Giudice
naturale",
ovvero quello del
locus
delicti,
era chiaramente individuata dalla
legge in vigore al tempo della strage di via
D'Amelio.
Il
disegno di legge approvato dal Senato, estendendo
espressamente la traslatio iudicii per
legittimo sospetto anche ai processi in corso,
invece, determina un nuovo Giudice che, non solo
non è "naturale"
ma,
soprattutto, non
è "precostituito per
legge", in quanto all'epoca dei fatti
non v'era alcuna norma che prevedesse, per fare
un'ipotesi tutt'altro che casuale, la "precostituzione"
di un Giudice a Brescia nel caso in cui alcuni
imputati a Milano avessero " legittimamente
sospettato" la non imparzialità di tutti
(!) i magistrati ambrosiani; tale
considerazione dovrebbe, a mio avviso, condurre a
seri dubbi sulla costituzionalità della relativa
norma, perplessità che vanno a sommarsi a quelle
già rilevate da illustri giuristi sulla legge in
sé e sull'impossibilità di pronunciare sentenza
prima della decisione della Cassazione.
Ma si
potrebbe affermare che non possono farsi
sofistiche questioni ermeneutiche quando si
tratta di tutelare diritti inviolabili dei
cittadini e portare a termine una "battaglia
di civiltà" diretta a far sì che ognuno
possa essere processato da un Giudice imparziale!
Chissà
perché di siffatta "battaglia" nessuno
ha mai sentito l'esigenza da quando, nell'ormai
lontano 1989, la Corte di Cassazione rilevò la
non perfetta conformità del codice alla legge
delega. Nel frattempo, infatti, anche grazie ai
puntuali interventi della Consulta, i casi di
astensione e ricusazione dei magistrati si sono
estesi considerevolmente, consentendo a tutti
di essere processati da giudici (persone fisiche)
realmente terzi.
Con
la nuova legge, invece, per fare un esempio,
tutti i mafiosi sottoposti al giudizio delle
Corti palermitane (come per
Lucianeddu
Leggio
all'epoca dell'omicidio di Placido Rizzotto)
potranno chiedere lo spostamento altrove dei loro
processi in quanto in quegli uffici lavorano
centinaia di magistrati, cancellieri e funzionari
amici, allievi e, comunque, ammiratori di
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, accaniti
frequentatori di cerimonie e manifestazioni
contro la criminalità mafiosa e, dunque, intrisi
di pregiudizi
(sic)
contro chi quelle
preziose vite ha contribuito a spezzare.
Oltre
agli innegabili vantaggi in tema di durata del
processo e di scadenza dei termini di custodia
cautelare (finirebbero inevitabilmente tutti
scarcerati con la sola presentazione a catena di
istanze ed indipendentemente dall'accoglimento
delle stesse), costoro, cosa da non sottovalutare
in un processo di tipo accusatorio, si troveranno
come controparti Pm che conoscono poco il
procedimento e fatti connessi e, soprattutto,
diversi da quelli che lo avevano istruito e
portato al dibattimento.
Se
da magistrato mi preoccupano, dunque, le
conseguenze della nuova disciplina, parlando da
comune cittadino, invece, devo confessare di aver
imparato, mio malgrado, a diffidare degli
asseriti scopi di queste "battaglie di
civiltà" che hanno come obiettivo
esclusivamente i soliti potenti. Se forse il mio
sospetto non è tanto legittimo, lo sarà
certamente quello di chi, eletto od elettore che
sia, un giorno, proprio per il fatto che ho
scritto questo articolo (e su questa rivista),
potrà, se chiamato ad essere giudicato da me,
chiedere che il suo processo venga trasferito a
magistrati che, sui principi in questione, la
pensino come lui o come chi egli ha votato.
Lautore
è magistrato e si è occupato di processi di
mafia
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