LA NORMA: Così il giudice non solo non è "naturale" ma soprattutto non è “precostituito per legge”. È incostituzionale.

Il "garantismo" di lorsignori

Il ddl Cirami potrà essere utilizzato per far saltare i processi di mafia
di Alfonso Sabella

Da "La Rinascita della Sinistra"
del 9 agosto 2002

  

Le norme che prevedono la sottrazione dell'imputato al suo Giudice naturale vengono ormai guardate con diffidenza da tutte le moderne democrazie occidentali, anche da quelle poche che ancora le prevedono, essendo state, nei secoli passati, quasi esclusivamente utilizzate da monarchi e dittatori d'ogni specie, complici fidi legulei e procuratori di nomina politica, per incaricare dei casi di loro interesse giudici più duttili alle esigenze del Potere.

Il legislatore costituente, ben conscio di dover impedire che venissero ancora celebrati processi come quello di Chieti dove vennero giudicati (e la Storia ci dice come) coloro che, a Roma, avevano ucciso Giacomo Matteotti, ritenne di dover fissare nella Carta Costituzionale il principio secondo cui "nessuno può essere distolto dal Giudice naturale precostituito per legge" (art. 25 comma I, Cost.). Inoltre, carpire per "legittima suspicione" un processo, non ad uno o più singoli giudici (comunque singolarmente ricusabili) ma ad un'in­tera Corte di appello, significa bollare di parzialità e, dunque, di infamia­ tutti i magistrati che ne sono parte, inappellabilmente definiti influenzabili e suggestionabili da passioni o pregiudizi esterni.

Nonostante l'espressa contraria previsione della Costituzione, invero, residuano nel nostro ordinamento casi eccezionali - e proprio per questo tollerati - in cui il processo può essere sottratto al "Giudice naturale" (si pensi ai procedimenti riguardanti magistrati o quando sussistono gravi pericoli per la pubblica incolu­mità), ma mai, fino ad ora, si era pensato di affidarne la decisione ad un Giudice che, ancorché non "naturale", non fosse almeno "precostituito per legge" e, dunque, fissato a priori al momento della commissione del fallo. Quando Salvatore Rima ed suoi accoliti hanno ucciso Paolo Borsellino tutti erano in condizione di sapere che il relativo processo, che vedeva tra le persone offese anche il Procuratore aggiunto di Palermo, non sarebbe stato celebrato nel capoluogo siciliano ove l'eccidio si era consumato, ma presso la vicina Corte di assise di Caltanissetta  che, pur non essendo il "Giudice naturale", ovvero quello del locus delicti, era chiaramente individuata dalla legge in vigore al tempo della strage di via D'Amelio.

Il disegno di legge approvato dal Senato, estendendo espressamente la traslatio iudicii per legittimo sospetto anche ai processi in corso, invece, determina un nuovo Giudice che, non solo non è "naturale" ma, soprattutto, non è "precostituito per legge", in quanto all'epoca dei fatti non v'era alcuna norma che prevedesse, per fare un'ipotesi tutt'altro che casuale, la "precostituzione" di un Giudice a Brescia nel caso in cui alcuni imputati a Milano avessero " legittimamente sospettato" la non imparzialità di tutti (!) i magistrati am­brosiani; tale considerazione dovrebbe, a mio avviso, condurre a seri dubbi sulla costituzionalità della relativa norma, perplessità che vanno a sommarsi a quelle già rilevate da illustri giuristi sulla legge in sé e sull'impossibilità di pronunciare sentenza prima della deci­sione della Cassazione.

Ma si potrebbe affermare che non possono farsi sofistiche questioni ermeneutiche quando si  tratta di tutelare diritti inviolabili dei cittadini e portare a termine una "battaglia di civiltà" diretta a far sì che ognuno possa essere processato da un Giudice imparziale!

Chissà perché di siffatta "battaglia" nessuno ha mai sentito l'esigenza da quando, nell'ormai lontano 1989, la Corte di Cassazione rilevò la non perfetta conformità del codice alla legge delega. Nel frattempo, infatti, anche grazie ai puntuali interventi della Consulta, i casi di astensione e ricusazione dei magistrati si sono estesi considerevol­mente, consentendo a tutti di essere processati da giudici (persone fisiche) realmente terzi.

Con la nuova legge, invece, per fare un esempio, tutti i mafiosi sottoposti al giudizio delle Corti palermitane (come per Lucianeddu Leggio all'epoca dell'omicidio di Placido Rizzotto) potranno chiedere lo spostamento altrove dei loro processi in quanto in quegli uffici lavorano centinaia di magistrati, cancellieri e funzionari amici, allievi e, comunque, ammiratori di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, accaniti frequentatori di cerimonie e manifestazioni contro la criminalità mafiosa e, dunque, intrisi di pregiudizi (sic) contro chi quelle preziose vite ha contribuito a spezzare.

Oltre agli innegabili vantaggi in tema di durata del processo e di scadenza dei termini di custodia cautelare (finirebbero inevitabilmente tutti scarcerati con la sola presentazione a catena di istanze ed indipendentemente dall'accoglimento delle stesse), costoro, cosa da non sottovalutare in un processo di tipo accusatorio, si troveranno come controparti Pm che conoscono poco il procedimento e fatti connessi e, soprattutto, diversi da quelli che lo avevano istruito e portato al dibattimento.

Se da magistrato mi preoccupano, dunque, le conseguenze della nuova disciplina, parlando da comune cittadino, invece, devo confessare di aver imparato, mio malgrado, a diffidare degli asseriti scopi di queste "battaglie di civiltà" che hanno come obiettivo esclusivamente i soliti potenti. Se forse il mio sospetto non è tanto legittimo, lo sarà certamente quello di chi, eletto od elettore che sia, un giorno, proprio per il fatto che ho scritto questo articolo (e su questa rivista), potrà, se chiamato ad essere giudicato da me, chiedere che il suo processo venga trasferito a magistrati che, sui principi in questione, la pensino come lui o come chi egli ha votato.

L’autore è magistrato e si è occupato di processi di mafia



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