GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
diniziativa
dei senatori ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI,
BERGONZI,
CAPONI, MANZI
PROGETTO DI
LEGGE
TOBIN
TAX
DELEGA AL
GOVERNO PER LISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA
SULLE TRANSAZIONI
FINANZIARIE DA E PER LESTERO DI NATURA
SPECULATIVA
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al Testo della legge
vai
a La reazione nel mondo
vai
a Le reazioni in Italia
vai
a esame della legge
Roma, 8
febbraio 2000
RELAZIONE
La proposta dellistituzione
di una tassa sulle transazioni internazionali in
valuta di natura speculativa ha origini lontane.
Risale al 1972 ed è stata, come noto, formulata
dal professore James Tobin, premio Nobel nel 1981.
La proposta era principalmente intesa a
garantire una sostanziale stabilità dei cambi,
scoraggiando gli attacchi speculativi di natura
valutaria accusati di provocare brusche
fluttuazioni ai corsi delle valute e gravi danni
per le economie. In quel periodo, leconomia
mondiale era sul punto di abbandonare il regime
di cambi fissi dettato dagli accordi di Bretton
Woods per adottare un sistema di cambi
flessibili, con lobiettivo esplicito di
favorire una più ampia liberalizzazione dei
movimenti di capitale. Il rischio dunque che
dalla liberalizzazione potessero derivare effetti
negativi e destabilizzanti per leconomia
portò alla proposta di gettare sabbia
negli ingranaggi della speculazione.
James Tobin riprese la proposta nel 1978: essa
diede luogo ad un dibattito in tutto il mondo,
che ebbe momenti di particolare intensità e
momenti di pausa. A partire dagli anni 90 a
fronte dellintensificarsi dei movimenti
speculativi, sono riprese in tutti i principali
paesi, proposte di varia natura aventi tutte lobiettivo
di colpire la finanza speculativa, da sempre
avversaria di un corretto sviluppo economico
fondato sul lavoro e sullo stato sociale.
Il fenomeno aveva assunto ormai dimensioni
talmente considerevoli ed in continua
ascesa - da non essere più commisurabile con le
variabili reali.
Secondo stime della Banca dei Regolamenti
Internazionali, il volume giornaliero delle
transazioni in valuta estera - che nel 1977 era
pari a 18,3 miliardi di dollari - è passato a
820 miliardi nel 1992, a 1.230 miliardi nel 1995
e a circa 1.500 miliardi di dollari nel 1998.
Si pensi che nel 1998, su 240 giorni
lavorativi, i movimenti di capitale ammontavano a
circa 360 mila miliardi di dollari, mentre il
commercio internazionale dei beni e servizi è
stato stimato intorno ai 6 mila miliardi: un
rapporto di 1 a 60 rispetto al rapporto di 1 a 3,5
del 1977.
Vi è dunque, tra gli economisti e tra i
politici, il forte sospetto che vi sia uno
stretto legame di causalità tra il selvaggio
processo di liberalizzazione dei mercati (iniziato
e mai interrotto dai primi anni 70) e landamento
tuttaltro che brillante delle economie
capitalistiche, se si esclude leconomia
statunitense. Ma questa economia è stata
sostenuta nellultimo decennio da un enorme
boom del mercato finanziario, dovuto soprattutto
ad un forte processo di redistribuzione degli
utili di borsa, grazie ai fondi pensione, ai
fondi integrativi dei salari e ai fondi di
investimento, che hanno distribuito negli ultimi
cinque anni una cifra equivalente allincirca
a 30 milioni di miliardi di lire.
°°°
Daltro lato la crisi dellottobre
1987, le svalutazioni delle monete europee negli
anni 1992-1993, il fallimento della Baring Bank
di Londra, il tracollo del fondo speculativo LTCM
d New York, ed ancora la crisi messicana, quelle
delle borse asiatiche, quella russa e quella
brasiliana, hanno messo in evidenza i limiti e le
contraddizioni di uno sviluppo fondato sulla
assoluta libertà della finanza internazionale.
La presenza di mercati sempre più integrati ha
ampliato maggiormente il rischio di propagazione
delle crisi finanziarie anche alle economie
apparentemente più solide. Il volume delle
transazioni ha raggiunto livelli così elevati da
erodere la capacità di intervento e di contrasto
delle banche centrali e delle maggiori
istituzioni finanziarie internazionali (Fondo
Monetario Internazionale e Banca mondiale), in
occasione del manifestarsi di tali episodi.
Queste crisi hanno poi portato alla ribalta i
connessi costi sociali. Infatti è
stato stimato che allindomani delle crisi
asiatiche, il reddito pro-capite, nei paesi
interessati dal fenomeno, è stato pressoché
dimezzato.
Allarricchimento di pochi ha corrisposto
la destabilizzazione di intere economie e limpoverimento
di tanti".
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La
reazione nel mondo
Dopo anni di
riflessione teorica, la tassazione dei flussi
valutari speculativi sta vivendo una fase di
grande interesse sia scientifico che politico in
tutto il mondo.
Intorno al nucleo iniziale della proposta,
quale strumento di regolazione dei tassi di
cambio sono intervenute proposte concrete.
La tassa - qualora
venisse diffusamente applicata - potrebbe procurare un
gettito rilevante che secondo alcune stime (per
tutti, D. Felix, funzionario dellONU,
"Open Economy Minsky-Keynes and Global
Financial Crises", 1999) potrebbe aggirarsi
intorno ai 180 e i 220 miliardi di dollari ogni
anno. Al contempo lONU e la Banca Mondiale
hanno valutato in circa 225 mila miliardi di
dollari la somma necessaria ad eliminare le forme
peggiori di povertà e a garantire una protezione
ambientale.
Un'altra proposta circa limpiego del
gettito dellimposta è stata avanzata, in
sede europea, per finanziare interventi contro la
disoccupazione (European Economists for an
Alternative Economic Policy, Full Employment,
Solidarity and Sustainability in Europe.
Memorandum 1998).
° ° °
Soprattutto nei
Paesi europei, si è presa consapevolezze che ladozione
di tale tassa potrebbe essere utile per ristabilire
la sovranità nazionale sulle politiche fiscali,
che in era di liberalizzazione e di
concorrenza fiscale, è fortemente indebolita.
Innanzitutto la liberalizzazione opera
prevalentemente come fattore di blocco di
politiche di bilancio espansive. Inoltre
comportamenti di concorrenza fiscale tra i
diversi paesi volti a mantenere al proprio
interno i capitali necessari a finanziare gli
investimenti, in presenza di perfetta mobilità,
fa sì che la tassazione su tali fattori tenda ad
essere estremamente bassa. La Tobin tax
potrebbe al contrario costituire una misura
regolatrice della liberalizzazione e della
globalizzazione, invertendo così quel perverso
meccanismo concorrenziale che favorisce il
capitale speculativo a scapito del capitale
produttivo e del lavoro.
Recentemente i ministri delle finanze di
Francia, Germania e Giappone hanno discusso di
proposte intese a ridurre linstabilità.
Oskar Lafontaine, allora ministro delle finanze
tedesco, aveva insistito: "non siamo a
favore di tassi di cambio fissi, ma di tassi
valutari stabili. Esiste una presa di coscienza
sempre maggiore del fatto che i movimenti di
capitali non devono servire la speculazione, bensì
leconomia reale e gli investimenti. Non
vogliamo che il capitale sia impiegato per creare
bolle speculative (16-17 gennaio 1999)".
°°°
Nel marzo 1999, il Parlamento Canadese ha
approvato una mozione che introduce una tassa
sugli scambi valutari.
°°°
Il 21 gennaio
2000, il Parlamento europeo ha affrontato
decisamente il problema. Una mozione francese
che invitava la Commissione Europea a
presentare un "rapporto" è
stata appoggiata da 223 voti, ma è stata
respinta da 229 voti contrari, mentre 36 deputati
europei si sono astenuti.
E
significativo che al voto contrario hanno
partecipato una parte dei laburisti inglesi,
mentre socialisti, socialdemocratici e comunisti
di tutti gli altri Paesi hanno votato a favore.
E ancora
più significativo che ai laburisti inglesi
contrari si siano aggiunti i leghisti italiani e
i trotzchisti francesi.
Si è trattato
di una sconfitta che ha dimostrato però che la
idea generale ha un futuro sicuro.
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°°°
Le
reazioni in Italia
Le varie crisi che hanno colpito il sistema
finanziario mondiale hanno provocato da tempo
allarme in molti autorevoli studiosi ed operatori
finanziari del nostro Paese.
Essi da anni si pongono il problema della
necessità di introdurre correttivi di carattere
amministrativo sui movimenti speculativi di
capitale anche per cercare di rendere meno
probabili quelle "bolle" che hanno
compromesso la vita economica dei Paesi più
deboli.
Alcuni anni fa, uno dei centri di ricerca più
seri del Paese, quello che si onora del nome di
Luigi Einaudi, suggerì la istituzione di una
"uniforme tassa di bollo sulle transazioni
che scoraggi eccessivi movimenti a breve termine
e qualche norma generale su alcuni
pericolosissimi destabilizzanti prodotti
finanziari (i cosiddetti derivati)".
Dario Segre,
Direttore Generale della Westdeutsche Landesbank,
ha spesso testualmente dichiarato: "bisogna
introdurre forme di controllo dei movimenti di
capitali".
Il Presidente della Banca Popolare di Novara, professor
Siro Lombardini, in una conferenza alla
Università Bocconi, parlò di "misure
fiscali con forme di controllo delle attività
finanziarie".
Alfredo Recanatesi,
uno dei più autorevoli commentatori economici,
ha scritto sulla Stampa che: "la attività
sul mercato valutario deve essere regolata e chi
non rispetta le regole deve restare fuori. Si
vanta la libertà e la autonomia dei mercati che
giudicano l'operato dei governi senza dire che un
conto sono i mercati formati da paesi come la
Germania, il Regno Unito, gli USA, o la Francia,
altro conto sono i mercati sui quali il bello e
il cattivo tempo lo fanno le isole Cayman, o
qualche "paradiso caraibico", o un
tizio a Singapore che dal suo terminale può far
saltare una delle più rinomate banche inglesi.
Se il G7 vuole erigersi a direttorio del mondo
è di queste cose che deve occuparsi; in caso
contrario le sue risoluzioni sui cambi, sullo
sviluppo, sulla occupazione rimarranno solo
chiacchiere".
Mario Deaglio,
nel "Quarto Rapporto sulla economia globale
in Italia" così scrive: " La richiesta
di limitazioni ai movimenti a breve di capitali,
considerati come fonte principale di instabilità
mondiale e privi di vera funzione economica, si
è estesa nel 1998. Tale limitazione viene
normalmente indicata come << Tobin
tax>>, dal nome del premio Nobel che per
primo la propose una ventina d'anni fa, e
consiste in una tassazione a livello globale, di
moderata entità, di tutte le transazioni
finanziarie, che scoraggerebbe soprattutto quelle
a breve termine. Si tratterebbe, insomma, di <>,
troppo lubrificati, dei movimenti internazionali
di capitale. La Tobin tax ha implicazioni enormi
perché prevede, di fatto, una uniformità
mondiale di trattamento fiscale e, sovrani
ispirandosi al diritto fallimentare degli Stati
Uniti, notoriamente poco tenero con i creditori".
Sergio Vaccà,
Direttore di "Economia politica industriale"
e docente al Politecnico di Milano, scrive
testualmente: "lo sviluppo di una attività
di regolazione dei movimenti internazionali di
capitali si prospetta ormai come una necessità
dopo le gravi e drammatiche conseguenze della
crisi finanziaria asiatica (e non solo), che ha
colpito la generalità dei Paesi del Sud
Est asiatico con la decisiva eccezione della
Cina; ma al tempo stesso ha anche stimolato il
superamento di atteggiamenti ideologici orientati
ad una fiducia illimitata nel fondamentalismo del
mercato, del laissez fare, della
libera circolazione internazionale dei capitali.
Si può ancora osservare che una politica di
regolazione e controllo del movimento
internazionale di capitali sollecita non solo lo
sviluppo di istituzioni ad hoc (incominciando da
ruoli più rigorosi delle singole banche centrali
nazionali o di quelle di tipo regionale, come la
Banca Centrale Europea), ma anche un vigile ed
efficace intervento degli organi del potere
"politico".
°°°
Luciano Gallino,
uno dei maggiori sociologi italiani, nel suo
ormai famoso libro "Se tre milioni vi
sembran pochi" denuncia la "irresponsabilità
organizzata dei flussi internazionali di capitale
che rappresenta un freno per loccupazione e
la crescita e configura rischi di incidenti gravi
per luno e per laltra in molti Paesi".
Anche autorevoli esponenti della vita
politica italiana hanno preso coscienza della
gravità del problema e hanno suggerito formule
vicine a quelle della "Tobin tax".
Tra i primi Giorgio
Ruffolo che, nell'agosto del 1997, così
testualmente scriveva:" non ci si può
rassegnare al giudizio dei tribunali senza
legge, come li chiamano, in un recente libro
sulla mondializzazione, Martin e Schumann. Il
mondo misterioso e minaccioso della finanza
globale può essere ricondotto entro gli argini
di una politica responsabile in tre modi. Primo:
ricostruendo un accordo internazionale che metta
fine al caos monetario innescato nel 1971 - 1973
con l'abbandono dei cambi fissi e con il tuffo
nella fluttazione dei cambi, dalla quale deriva
in larghissima misura la attuale sregolatezza.
Secondo: ricorrendo, sulla scala internazionale
più ampia possibile, ad una imposta sui
trasferimenti di capitale del tipo di quella
suggerita da James Tobin nel 1978 e da lui stesso
riproposta nel 1995: un 1 per cento
apparentemente modesto che tuttavia spazzerebbe
via tutte le transazioni 'marginali', quelle che
muovono miliardi di dollari sulla base di
differenziali di guadagno sottodecimali, e
ridurrebbe drasticamente i flussi puramente
speculativi, senza intaccare quelli diretti ad
alimentare investimenti reali".
Bruno Trentin,
più recentemente, ha testualmente dichiarato:"
Occorre una tassa antispeculazione che colpisca
movimenti di capitale a breve".
All'inizio del 1998, l'attuale Presidente del
Consiglio, On. Massimo
D'Alema, in un articolo sulla rivista
Aspenia così scriveva:" Ormai noi dobbiamo
pensare a una sinistra capace di promuovere un
movimento su scala mondiale per imporre, ad
esempio, una tassa sulla mobilità mondiale dei
capitali, la cosiddetta "Tobin tax",
che prende il nome dall'economista democratico
americano, e che regola la mobilità e
costituisce su questa fase un fondo mondiale a
favore dei paesi più poveri".
Il Presidente del Consiglio ha ripreso
l'argomento in una recente conferenza stampa alla
università di Atene.
Nel recentissimo congresso dei Democratici di
Sinistra, il problema è stato affrontato da
esponenti di quel Partito. Lo stesso Ministro
delle Finanze, On.
Vincenzo Visco, tradizionalmente
contrario a qualsiasi imposizione di questo
genere, ha riconosciuto, in quella sede, la
utilità di "un controllo democratico a
fronte della "insufficienza crescente dei
tradizionali poteri nazionali e internazionali
rispetto allo strapotere dei mercati". Egli
peraltro ha confermato il suo pensiero sulla
necessità di una convergenza e un accordo
internazionali.
°°°
La Camera dei Deputati ed il
Senato della Repubblica sono stati investiti del
problema nell'ottobre 1999:
alla Camera
dei Deputati sono state presentate due
mozioni, una dell'intero gruppo Comunista e una
seconda da un gruppo di deputati della Sinistra;
al Senato della Repubblica una analoga
mozione ha visto la firma di ben sessantotto
senatori, appartenenti a tutti i gruppi del
Centro - Sinistra.
°°°
Il momento è maturo
dunque per passare alla fase di attuazione.
Siamo consapevoli delle
difficoltà di natura squisitamente tecnica che
tale provvedimento presenta. Esso costituisce
soprattutto lassunzione di un impegno
politico a portare avanti tale iniziativa.
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° ° °
Passiamo ora allesame
dellarticolato: esso si
basa sullidea, come abbiamo già detto, di
tassare le operazioni da e per lestero di
natura speculativa. E bene riaffermare che
non si intende colpire indiscriminatamente tutte
le transazioni finanziarie, ma solamente quelle
che non hanno come contropartita il trasferimento
di beni o la prestazione di servizi, oppure le
rimesse da e verso lestero a parenti e
familiari.
Quindi il primo oggetto della delega che
il Parlamento deve conferire al Governo è la
definizione di operazione speculativa.
La durata delloperazione e lo
strumento finanziario utilizzato possono già
essere indicatori certi della natura speculativa
delloperazione.
Infatti la maggior parte delle operazioni
speculative vengono effettuate in tempi
brevissimi, non superiori a poche ore. Inoltre lacquisto
di strumenti finanziari (quali alcuni derivati)
ha il solo fine di realizzare il lucro sulla
differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di
vendita. Naturalmente, in alcuni casi tali
elementi non sono sufficienti, ed è per questo
che nella delega si fa riferimento alla finalità
delloperazione stessa dando così rilievo
alla componente soggettiva di colui che dispone
la transazione.
Loperazione speculativa viene
effettuata per il tramite di due o più
transazioni e queste rappresentano la base
imponibile del tributo. Per questo motivo ricopre
una fondamentale importanza la definizione delle
caratteristiche tecniche che danno luogo allapplicazione
della tassa in oggetto.
Riteniamo che la base
imponibile debba essere la più
ampia possibile, includendo i più disparati
strumenti finanziari, compresi i derivati. Non
rileva, in tal senso, il mercato presso cui i
titoli, i valori, le valute vengono scambiate.
Sia il mercato primario che quello secondario
sono potenzialmente il contesto in cui gli
speculatori operano.
Soggetto passivo è lo speculatore, ovvero
chiunque effettui operazioni speculative sul
territorio della Repubblica indipendentemente dal
fatto che disponga la transazione a favore di un
altro soggetto non residente ovvero sia il
destinatario di una transazione dallestero.
Proponiamo una aliquota molto
bassa, allo scopo di non incorrere nella critica
di provocare un ulteriore aumento dellesodo
di capitali dallItalia.
Si può prevedere unaliquota
più elevata per le operazioni
effettuate con o da paesi a fiscalità
privilegiata (c.d. "paradisi fiscali").
Per la stessa ragione, limposta è
congegnata in modo da non compromettere lanonimato
dei trasferimenti. Si tratta infatti di una
imposta di bollo (figurativa) applicata, dallintermediario,
alla transazione e non alloperatore che
dispone la transazione.
Tale facoltà rientra tra le misure di
contrasto allevasione e allelusione
fiscale e va ricondotta nel più ampio quadro di
misure che sono state proposte e adottate dal
Governo attuale. Si ricorda, per memoria, che gli
stessi proponenti hanno presentato lanno
scorso un disegno di legge per lintroduzione
di una normativa speciale finalizzata al
contrasto dellelusione fiscale
internazionale (c.d. normativa CFC) che è già
stata recepita nel collegato ordinamentale alla
Legge Finanziaria per il 2000, attualmente allesame
delle Camere.
°
° °
La riscossione del tributo avverrebbe in
capo agli stessi intermediari. Gli scambi e le
transazioni finanziarie sono, ope legis,
accentrati, presso le banche, le Sim, le Sicav,
le SGR (società di gestione del risparmio) e
presso i soggetti abilitati a porre in essere
transazioni finanziarie. Data lobbligatorietà
ad effettuare le operazioni presso gli
intermediari, è dunque ragionevole attribuire
loro lo status di sostituti dimposta, che
peraltro già oggi svolgono per la riscossione
delle imposta sui proventi derivanti da
investimenti di capitale.
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° ° °
Disegno di
legge
Art. 1
Il Governo è delegato ad
emanare entro nove mesi dallentrata in
vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto ad introdurre unimposta
di bollo sulle transazioni finanziarie
internazionali, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) individuazione e
definizione di operazioni finanziarie di
natura meramente speculativa, in relazione
alla loro durata ed alle finalità che con
esse si intendono realizzare;
b) previsione dellambito
di applicazione dellimposta alle
transazioni finanziarie, da e per lestero,
di valori, titoli o di strumenti finanziari
comunque denominati, connesse con le
operazioni definite speculative;
c) previsione di norme
antielusive che impediscano leffettuazione,
da parte di un soggetto residente, di
operazioni speculative per il tramite di
intermediari senza una stabile organizzazione
in Italia o comunque non residenti;
d) previsione di unaliquota
proporzionale non superiore allo 0,05 per
cento del valore delle transazioni
effettuate; possibilità di applicare unaliquota
maggiore per le transazioni con Stati o
territori con regimi fiscali privilegiati. Si
considerano aventi un regime fiscale
privilegiato gli Stati o territori
individuati, con decreto del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, in ragione del livello di
tassazione sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia, della mancanza di un
adeguato scambio di informazioni, della
mancanza di accordi internazionali, ovvero di
altri criteri equipollenti
e) previsione della
riscossione del tributo da parte degli
intermediari finanziari, degli istituti di
credito e di tutti i soggetti abilitati a
porre in essere transazioni finanziarie.
f) coordinamento della
disciplina del tributo con le norme del
diritto comunitario per le transazioni
effettuate tra soggetti residenti nellUnione
Europea, nonché armonizzazione con gli
accordi stipulati dal Governo italiano con
altri paesi per evitare la doppia imposizione.
g) destinazione del gettito
agli interventi in materia di riforma degli
incentivi alloccupazione e degli
ammortizzatori sociali di cui allarticolo
45 della Legge 17 maggio 1999, n.144, ed al
Fondo per loccupazione, di cui allarticolo
1, comma 7 del Decreto legge 20 maggio 1993,
n.148, convertito con modificazioni nella
Legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 2
Le disposizioni di cui allarticolo
1 non si applicano se la transazione è
effettuata come corrispettivo per la cessione di
beni o per la prestazione di servizi.
Ai fini del presente articolo
in nessun caso può essere considerata una
prestazione di servizi la transazione finanziaria
di carattere speculativo così come definita in
base alla lettera a) dellarticolo 1.
Art. 3
Il Governo è autorizzato a
promuovere accordi internazionali, con
particolare riguardo ai paesi aderenti allUnione
Europea, al fine di estendere ladozione di
tale tassazione.
Art. 4
Lo schema di decreto
legislativo di cui allarticolo 1 è
trasmesso al Parlamento, successivamente allacquisizione
degli altri pareri previsti, per lespressione
del parere da parte delle competenti Commissioni
permanenti. Le Commissioni si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
Art. 5
Entro due anni dallentrata
in vigore del decreto legislativo di cui allarticolo
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
in esso contenuti e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, possono
essere emanate, con uno o più decreti
legislativi, disposizioni integrative o
correttive.
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