PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI

COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE
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GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

d’iniziativa dei senatori ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI,

BERGONZI, CAPONI, MANZI 

PROGETTO DI LEGGE

TOBIN TAX

DELEGA AL GOVERNO PER L’ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE DA E PER L’ESTERO DI NATURA SPECULATIVA

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Roma, 8 febbraio 2000

RELAZIONE

La proposta dell’istituzione di una tassa sulle transazioni internazionali in valuta di natura speculativa ha origini lontane. Risale al 1972 ed è stata, come noto, formulata dal professore James Tobin, premio Nobel nel 1981.

La proposta era principalmente intesa a garantire una sostanziale stabilità dei cambi, scoraggiando gli attacchi speculativi di natura valutaria accusati di provocare brusche fluttuazioni ai corsi delle valute e gravi danni per le economie. In quel periodo, l’economia mondiale era sul punto di abbandonare il regime di cambi fissi dettato dagli accordi di Bretton Woods per adottare un sistema di cambi flessibili, con l’obiettivo esplicito di favorire una più ampia liberalizzazione dei movimenti di capitale. Il rischio dunque che dalla liberalizzazione potessero derivare effetti negativi e destabilizzanti per l’economia portò alla proposta di ‘gettare sabbia’ negli ingranaggi della speculazione.

James Tobin riprese la proposta nel 1978: essa diede luogo ad un dibattito in tutto il mondo, che ebbe momenti di particolare intensità e momenti di pausa. A partire dagli anni ’90 a fronte dell’intensificarsi dei movimenti speculativi, sono riprese in tutti i principali paesi, proposte di varia natura aventi tutte l’obiettivo di colpire la finanza speculativa, da sempre avversaria di un corretto sviluppo economico fondato sul lavoro e sullo stato sociale.

Il fenomeno aveva assunto ormai dimensioni talmente considerevoli – ed in continua ascesa - da non essere più commisurabile con le variabili reali.

Secondo stime della Banca dei Regolamenti Internazionali, il volume giornaliero delle transazioni in valuta estera - che nel 1977 era pari a 18,3 miliardi di dollari - è passato a 820 miliardi nel 1992, a 1.230 miliardi nel 1995 e a circa 1.500 miliardi di dollari nel 1998.

Si pensi che nel 1998, su 240 giorni lavorativi, i movimenti di capitale ammontavano a circa 360 mila miliardi di dollari, mentre il commercio internazionale dei beni e servizi è stato stimato intorno ai 6 mila miliardi: un rapporto di 1 a 60 rispetto al rapporto di 1 a 3,5 del 1977.

Vi è dunque, tra gli economisti e tra i politici, il forte sospetto che vi sia uno stretto legame di causalità tra il selvaggio processo di liberalizzazione dei mercati (iniziato e mai interrotto dai primi anni ’70) e l’andamento tutt’altro che brillante delle economie capitalistiche, se si esclude l’economia statunitense. Ma questa economia è stata sostenuta nell’ultimo decennio da un enorme boom del mercato finanziario, dovuto soprattutto ad un forte processo di redistribuzione degli utili di borsa, grazie ai fondi pensione, ai fondi integrativi dei salari e ai fondi di investimento, che hanno distribuito negli ultimi cinque anni una cifra equivalente all’incirca a 30 milioni di miliardi di lire.

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D’altro lato la crisi dell’ottobre 1987, le svalutazioni delle monete europee negli anni 1992-1993, il fallimento della Baring Bank di Londra, il tracollo del fondo speculativo LTCM d New York, ed ancora la crisi messicana, quelle delle borse asiatiche, quella russa e quella brasiliana, hanno messo in evidenza i limiti e le contraddizioni di uno sviluppo fondato sulla assoluta libertà della finanza internazionale. La presenza di mercati sempre più integrati ha ampliato maggiormente il rischio di ‘propagazione’ delle crisi finanziarie anche alle economie apparentemente più solide. Il volume delle transazioni ha raggiunto livelli così elevati da erodere la capacità di intervento e di contrasto delle banche centrali e delle maggiori istituzioni finanziarie internazionali (Fondo Monetario Internazionale e Banca mondiale), in occasione del manifestarsi di tali episodi.

Queste crisi hanno poi portato alla ribalta i connessi ‘costi sociali’. Infatti è stato stimato che all’indomani delle crisi asiatiche, il reddito pro-capite, nei paesi interessati dal fenomeno, è stato pressoché dimezzato.

All’arricchimento di pochi ha corrisposto la destabilizzazione di intere economie e l’impoverimento di tanti".

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La reazione nel mondo

 Dopo anni di riflessione teorica, la tassazione dei flussi valutari speculativi sta vivendo una fase di grande interesse sia scientifico che politico in tutto il mondo.

Intorno al nucleo iniziale della proposta, quale strumento di regolazione dei tassi di cambio sono intervenute proposte concrete.

La tassa - qualora venisse diffusamente applicata - potrebbe procurare un gettito rilevante che secondo alcune stime (per tutti, D. Felix, funzionario dell’ONU, "Open Economy Minsky-Keynes and Global Financial Crises", 1999) potrebbe aggirarsi intorno ai 180 e i 220 miliardi di dollari ogni anno. Al contempo l’ONU e la Banca Mondiale hanno valutato in circa 225 mila miliardi di dollari la somma necessaria ad eliminare le forme peggiori di povertà e a garantire una protezione ambientale.

Un'altra proposta circa l’impiego del gettito dell’imposta è stata avanzata, in sede europea, per finanziare interventi contro la disoccupazione (European Economists for an Alternative Economic Policy, Full Employment, Solidarity and Sustainability in Europe. Memorandum 1998).

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Soprattutto nei Paesi europei, si è presa consapevolezze che l’adozione di tale tassa potrebbe essere utile per ristabilire la sovranità nazionale sulle politiche fiscali, che in era di liberalizzazione e di concorrenza fiscale, è fortemente indebolita. Innanzitutto la liberalizzazione opera prevalentemente come fattore di blocco di politiche di bilancio espansive. Inoltre comportamenti di concorrenza fiscale tra i diversi paesi volti a mantenere al proprio interno i capitali necessari a finanziare gli investimenti, in presenza di perfetta mobilità, fa sì che la tassazione su tali fattori tenda ad essere estremamente bassa. La Tobin tax potrebbe al contrario costituire una misura regolatrice della liberalizzazione e della globalizzazione, invertendo così quel perverso meccanismo concorrenziale che favorisce il capitale speculativo a scapito del capitale produttivo e del lavoro.

Recentemente i ministri delle finanze di Francia, Germania e Giappone hanno discusso di proposte intese a ridurre l’instabilità. Oskar Lafontaine, allora ministro delle finanze tedesco, aveva insistito: "non siamo a favore di tassi di cambio fissi, ma di tassi valutari stabili. Esiste una presa di coscienza sempre maggiore del fatto che i movimenti di capitali non devono servire la speculazione, bensì l’economia reale e gli investimenti. Non vogliamo che il capitale sia impiegato per creare bolle speculative (16-17 gennaio 1999)".

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Nel marzo 1999, il Parlamento Canadese ha approvato una mozione che introduce una tassa sugli scambi valutari.

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Il 21 gennaio 2000, il Parlamento europeo ha affrontato decisamente il problema. Una mozione francese – che invitava la Commissione Europea a presentare un "rapporto" – è stata appoggiata da 223 voti, ma è stata respinta da 229 voti contrari, mentre 36 deputati europei si sono astenuti.

E’ significativo che al voto contrario hanno partecipato una parte dei laburisti inglesi, mentre socialisti, socialdemocratici e comunisti di tutti gli altri Paesi hanno votato a favore.

E’ ancora più significativo che ai laburisti inglesi contrari si siano aggiunti i leghisti italiani e i trotzchisti francesi.

Si è trattato di una sconfitta che ha dimostrato però che la idea generale ha un futuro sicuro.

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Le reazioni in Italia

Le varie crisi che hanno colpito il sistema finanziario mondiale hanno provocato da tempo allarme in molti autorevoli studiosi ed operatori finanziari del nostro Paese.

Essi da anni si pongono il problema della necessità di introdurre correttivi di carattere amministrativo sui movimenti speculativi di capitale anche per cercare di rendere meno probabili quelle "bolle" che hanno compromesso la vita economica dei Paesi più deboli.

Alcuni anni fa, uno dei centri di ricerca più seri del Paese, quello che si onora del nome di Luigi Einaudi, suggerì la istituzione di una "uniforme tassa di bollo sulle transazioni che scoraggi eccessivi movimenti a breve termine e qualche norma generale su alcuni pericolosissimi destabilizzanti prodotti finanziari (i cosiddetti derivati)".

Dario Segre, Direttore Generale della Westdeutsche Landesbank, ha spesso testualmente dichiarato: "bisogna introdurre forme di controllo dei movimenti di capitali".

Il Presidente della Banca Popolare di Novara, professor Siro Lombardini, in una conferenza alla Università Bocconi, parlò di "misure fiscali con forme di controllo delle attività finanziarie".

Alfredo Recanatesi, uno dei più autorevoli commentatori economici, ha scritto sulla Stampa che: "la attività sul mercato valutario deve essere regolata e chi non rispetta le regole deve restare fuori. Si vanta la libertà e la autonomia dei mercati che giudicano l'operato dei governi senza dire che un conto sono i mercati formati da paesi come la Germania, il Regno Unito, gli USA, o la Francia, altro conto sono i mercati sui quali il bello e il cattivo tempo lo fanno le isole Cayman, o qualche "paradiso caraibico", o un tizio a Singapore che dal suo terminale può far saltare una delle più rinomate banche inglesi.

Se il G7 vuole erigersi a direttorio del mondo è di queste cose che deve occuparsi; in caso contrario le sue risoluzioni sui cambi, sullo sviluppo, sulla occupazione rimarranno solo chiacchiere".

Mario Deaglio, nel "Quarto Rapporto sulla economia globale in Italia" così scrive: " La richiesta di limitazioni ai movimenti a breve di capitali, considerati come fonte principale di instabilità mondiale e privi di vera funzione economica, si è estesa nel 1998. Tale limitazione viene normalmente indicata come << Tobin tax>>, dal nome del premio Nobel che per primo la propose una ventina d'anni fa, e consiste in una tassazione a livello globale, di moderata entità, di tutte le transazioni finanziarie, che scoraggerebbe soprattutto quelle a breve termine. Si tratterebbe, insomma, di <>, troppo lubrificati, dei movimenti internazionali di capitale. La Tobin tax ha implicazioni enormi perché prevede, di fatto, una uniformità mondiale di trattamento fiscale e, sovrani ispirandosi al diritto fallimentare degli Stati Uniti, notoriamente poco tenero con i creditori".

Sergio Vaccà, Direttore di "Economia politica industriale" e docente al Politecnico di Milano, scrive testualmente: "lo sviluppo di una attività di regolazione dei movimenti internazionali di capitali si prospetta ormai come una necessità dopo le gravi e drammatiche conseguenze della crisi finanziaria asiatica (e non solo), che ha colpito la generalità dei Paesi del Sud – Est asiatico con la decisiva eccezione della Cina; ma al tempo stesso ha anche stimolato il superamento di atteggiamenti ideologici orientati ad una fiducia illimitata nel fondamentalismo del mercato, del laissez – fare, della libera circolazione internazionale dei capitali.

Si può ancora osservare che una politica di regolazione e controllo del movimento internazionale di capitali sollecita non solo lo sviluppo di istituzioni ad hoc (incominciando da ruoli più rigorosi delle singole banche centrali nazionali o di quelle di tipo regionale, come la Banca Centrale Europea), ma anche un vigile ed efficace intervento degli organi del potere "politico".

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Luciano Gallino, uno dei maggiori sociologi italiani, nel suo ormai famoso libro "Se tre milioni vi sembran pochi" denuncia la "irresponsabilità organizzata dei flussi internazionali di capitale che rappresenta un freno per l’occupazione e la crescita e configura rischi di incidenti gravi per l’uno e per l’altra in molti Paesi".

Anche autorevoli esponenti della vita politica italiana hanno preso coscienza della gravità del problema e hanno suggerito formule vicine a quelle della "Tobin tax".

Tra i primi Giorgio Ruffolo che, nell'agosto del 1997, così testualmente scriveva:" non ci si può rassegnare al giudizio dei tribunali senza legge, come li chiamano, in un recente libro sulla mondializzazione, Martin e Schumann. Il mondo misterioso e minaccioso della finanza globale può essere ricondotto entro gli argini di una politica responsabile in tre modi. Primo: ricostruendo un accordo internazionale che metta fine al caos monetario innescato nel 1971 - 1973 con l'abbandono dei cambi fissi e con il tuffo nella fluttazione dei cambi, dalla quale deriva in larghissima misura la attuale sregolatezza. Secondo: ricorrendo, sulla scala internazionale più ampia possibile, ad una imposta sui trasferimenti di capitale del tipo di quella suggerita da James Tobin nel 1978 e da lui stesso riproposta nel 1995: un 1 per cento apparentemente modesto che tuttavia spazzerebbe via tutte le transazioni 'marginali', quelle che muovono miliardi di dollari sulla base di differenziali di guadagno sottodecimali, e ridurrebbe drasticamente i flussi puramente speculativi, senza intaccare quelli diretti ad alimentare investimenti reali".

Bruno Trentin, più recentemente, ha testualmente dichiarato:" Occorre una tassa antispeculazione che colpisca movimenti di capitale a breve".

All'inizio del 1998, l'attuale Presidente del Consiglio, On. Massimo D'Alema, in un articolo sulla rivista Aspenia così scriveva:" Ormai noi dobbiamo pensare a una sinistra capace di promuovere un movimento su scala mondiale per imporre, ad esempio, una tassa sulla mobilità mondiale dei capitali, la cosiddetta "Tobin tax", che prende il nome dall'economista democratico americano, e che regola la mobilità e costituisce su questa fase un fondo mondiale a favore dei paesi più poveri".

Il Presidente del Consiglio ha ripreso l'argomento in una recente conferenza stampa alla università di Atene.

Nel recentissimo congresso dei Democratici di Sinistra, il problema è stato affrontato da esponenti di quel Partito. Lo stesso Ministro delle Finanze, On. Vincenzo Visco, tradizionalmente contrario a qualsiasi imposizione di questo genere, ha riconosciuto, in quella sede, la utilità di "un controllo democratico a fronte della "insufficienza crescente dei tradizionali poteri nazionali e internazionali rispetto allo strapotere dei mercati". Egli peraltro ha confermato il suo pensiero sulla necessità di una convergenza e un accordo internazionali.

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  La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica sono stati investiti del problema nell'ottobre 1999:

  alla Camera dei Deputati sono state presentate due mozioni, una dell'intero gruppo Comunista e una seconda da un gruppo di deputati della Sinistra;

 

al Senato della Repubblica una analoga mozione ha visto la firma di ben sessantotto senatori, appartenenti a tutti i gruppi del Centro - Sinistra.

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Il momento è maturo dunque per passare alla fase di attuazione.

Siamo consapevoli delle difficoltà di natura squisitamente tecnica che tale provvedimento presenta. Esso costituisce soprattutto l’assunzione di un impegno politico a portare avanti tale iniziativa.

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Passiamo ora all’esame dell’articolato: esso si basa sull’idea, come abbiamo già detto, di tassare le operazioni da e per l’estero di natura speculativa. E’ bene riaffermare che non si intende colpire indiscriminatamente tutte le transazioni finanziarie, ma solamente quelle che non hanno come contropartita il trasferimento di beni o la prestazione di servizi, oppure le rimesse da e verso l’estero a parenti e familiari.

Quindi il primo oggetto della delega che il Parlamento deve conferire al Governo è la definizione di operazione speculativa.

La durata dell’operazione e lo strumento finanziario utilizzato possono già essere indicatori certi della natura speculativa dell’operazione.

Infatti la maggior parte delle operazioni speculative vengono effettuate in tempi brevissimi, non superiori a poche ore. Inoltre l’acquisto di strumenti finanziari (quali alcuni derivati) ha il solo fine di realizzare il lucro sulla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. Naturalmente, in alcuni casi tali elementi non sono sufficienti, ed è per questo che nella delega si fa riferimento alla finalità dell’operazione stessa dando così rilievo alla componente soggettiva di colui che dispone la transazione.

L’operazione speculativa viene effettuata per il tramite di due o più transazioni e queste rappresentano la base imponibile del tributo. Per questo motivo ricopre una fondamentale importanza la definizione delle caratteristiche tecniche che danno luogo all’applicazione della tassa in oggetto.

Riteniamo che la base imponibile debba essere la più ampia possibile, includendo i più disparati strumenti finanziari, compresi i derivati. Non rileva, in tal senso, il mercato presso cui i titoli, i valori, le valute vengono scambiate. Sia il mercato primario che quello secondario sono potenzialmente il contesto in cui gli speculatori operano.

Soggetto passivo è lo speculatore, ovvero chiunque effettui operazioni speculative sul territorio della Repubblica indipendentemente dal fatto che disponga la transazione a favore di un altro soggetto non residente ovvero sia il destinatario di una transazione dall’estero.

Proponiamo una aliquota molto bassa, allo scopo di non incorrere nella critica di provocare un ulteriore aumento dell’esodo di capitali dall’Italia.

Si può prevedere un’aliquota più elevata per le operazioni effettuate con o da paesi a fiscalità privilegiata (c.d. "paradisi fiscali").

Per la stessa ragione, l’imposta è congegnata in modo da non compromettere l’anonimato dei trasferimenti. Si tratta infatti di una imposta di bollo (figurativa) applicata, dall’intermediario, alla transazione e non all’operatore che dispone la transazione.

Tale facoltà rientra tra le misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e va ricondotta nel più ampio quadro di misure che sono state proposte e adottate dal Governo attuale. Si ricorda, per memoria, che gli stessi proponenti hanno presentato l’anno scorso un disegno di legge per l’introduzione di una normativa speciale finalizzata al contrasto dell’elusione fiscale internazionale (c.d. normativa CFC) che è già stata recepita nel collegato ordinamentale alla Legge Finanziaria per il 2000, attualmente all’esame delle Camere.

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La riscossione del tributo avverrebbe in capo agli stessi intermediari. Gli scambi e le transazioni finanziarie sono, ope legis, accentrati, presso le banche, le Sim, le Sicav, le SGR (società di gestione del risparmio) e presso i soggetti abilitati a porre in essere transazioni finanziarie. Data l’obbligatorietà ad effettuare le operazioni presso gli intermediari, è dunque ragionevole attribuire loro lo status di sostituti d’imposta, che peraltro già oggi svolgono per la riscossione delle imposta sui proventi derivanti da investimenti di capitale.

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Disegno di legge

Art. 1

Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto ad introdurre un’imposta di bollo sulle transazioni finanziarie internazionali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

b) previsione dell’ambito di applicazione dell’imposta alle transazioni finanziarie, da e per l’estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;

c) previsione di norme antielusive che impediscano l’effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;

d) previsione di un’aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un’aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati. Si considerano aventi un regime fiscale privilegiato gli Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, della mancanza di accordi internazionali, ovvero di altri criteri equipollenti

e) previsione della riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni finanziarie.

f) coordinamento della disciplina del tributo con le norme del diritto comunitario per le transazioni effettuate tra soggetti residenti nell’Unione Europea, nonché armonizzazione con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione.

g) destinazione del gettito agli interventi in materia di riforma degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali di cui all’articolo 45 della Legge 17 maggio 1999, n.144, ed al Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7 del Decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni nella Legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 2

Le disposizioni di cui all’articolo 1 non si applicano se la transazione è effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi.

Ai fini del presente articolo in nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo così come definita in base alla lettera a) dell’articolo 1.

Art. 3

Il Governo è autorizzato a promuovere accordi internazionali, con particolare riguardo ai paesi aderenti all’Unione Europea, al fine di estendere l’adozione di tale tassazione.

  

Art. 4

Lo schema di decreto legislativo di cui all’articolo 1 è trasmesso al Parlamento, successivamente all’acquisizione degli altri pareri previsti, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Art. 5

Entro due anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi in esso contenuti e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

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