Ufficio
stampa
Roma, 13 marzo 2002
La lotta per la liberazione ha interessato
l'intero territorio del nostro Paese; lungo tutta
la nostra penisola, infatti, sono ancora in luce
tracce, più o meno visibili, talvolta poste nel
periodo post bellico, a futura memoria, come
cippi, lapidi, monumenti, stemmi, graffiti,
iscrizioni e tabernacoli eretti a ricordo di
luoghi e personaggi della lotta e talvolta case,
cappelle, radure, valichi, trincee, camminamenti,
strade e sentieri che fisicamente rappresentano
il segno di un conflitto che ha opposto per anni
milioni di uomini e di donne. Tale patrimonio, un
vero e proprio sentiero lungo migliaia e migliaia
di chilometri, lega il nostro territorio come un
filo ideale, capace di narrare, ricordare e far
rivivere quegli anni che hanno poi portato al 25
aprile del 1945, giornata tra le più alte della
nostra storia recente, giornata che ha liberato
l'Italia dal nazifascismo, rendendola libera,
proiettandola verso un futuro di democrazia,
sconfiggendo l'oppressione, il terrore e la
violenza.
Un patrimonio di reperti, insomma, che
oggigiorno, il più delle volte, tranne qualche
rara eccezione, versa in uno stato di
preoccupante degrado, lasciato all'incuria o
all'abbandono della natura e del tempo.
In ogni nostra Regione esistono testimonianze
tangibili di quegli anni; su ogni nostra porzione
di territorio è avvenuto un qualcosa che
rappresenta il segno di quelle lotte, tanto
profondamente presenti, allora, nella coscienza
collettiva di quanto non lo siano, oggi, nella
memoria di tutti.
Al nord, come al centro, come al sud d'Italia. Ad
esempio, in Piemonte dove ci furono 43 mila
partigiani combattenti mobilitati fin dalle prime
ore dopo l'armistizio dell'8 settembre e dove la
lotta per la Liberazione ebbe inizio con il
martirio di Boves, incendiata per rappresaglia
dai nazifascisti il 19 settembre del '43, con il
massacro di 32 persone inermi. Oppure nel Lazio
che conta 1.272 caduti su 10 mila combattenti,
cui vanno aggiunti 187 civili torturati e uccisi
nelle celle di Via Tasso o fucilati, come don
Morosini, per avere ospitato patrioti e dove 2.091
ebrei romani furono deportati nei campi di
sterminio. Come in Campania dove la Resistenza è
simboleggiata soprattutto dal popolo di Napoli
che, dal 26 al 30 settembre 1943, con le armi
improvvisate di cui disponeva, sconfisse un
esercito appoggiato da carri armati e artiglieria
pesante.
In queste tre Regioni italiane, prese solo ad
esempio, così come in tutte le altre, esistono
dei veri e propri percorsi di ricordi,
contrassegnati in forme varie, concrete,
episodiche o ideali, o poste per tramandare ai
posteri il valore della lotta che si combattè.
A distanza di 56 anni dalla fine di quegli eventi
è giusto che lo Stato italiano assuma un impegno
atto alla cura, conservazione e valorizzazione di
quest'eredità storica che, ora, l'usura del
tempo, gli agenti atmosferici e una sensibilità
civica scarsa e non adeguata, hanno ridotto in più
circostanze ad un semplice, o peggio ancora,
sbiadito ricordo, ingiallito dal tempo e dalla
memoria.
La presente proposta di legge tende a diffondere
una consapevolezza nuova e particolare per la
tutela di queste testimonianze, diretta alla
valorizzazione, alla loro fruizione pubblica o
alla loro semplice e dignitosa cura, soprattutto
per il valore che esse assicurano. La cura, la
valorizzazione e la conservazione di tali tracce
contribuisce, inoltre, a promuovere gli stessi
valori di pace e di intesa tra i popoli,
oggigiorno tanto auspicati.
Un bagaglio vasto, grande e complesso che
manifesta una straordinaria forza evocativa, come
attesta l'interesse sempre maggiore di studiosi,
appassionati o turisti che annualmente visitano i
luoghi di quegli anni e ripercorrono quei momenti.
A tal proposito va menzionato il ruolo importante
avuto da tante associazioni di volontariato, di
diverse istituzioni locali o di organismi
interessati che hanno dato vita, in tutti questi
anni, a numerose e significative esperienze di
tutela, realizzando concreti punti di memoria. Un
sicuro e deciso apporto in questo senso è stato
dato dall'Associazione Nazionale Partigiani
Italiani (ANPI).
La presente proposta di legge intende, da un
lato, contribuire a bloccare il fenomeno di
dispersione e, dall'altro, ad assicurare sostegno
e promozione dello Stato a quanto le realtà
locali spontaneamente intendono realizzare,
coordinando e integrando le iniziative di singoli
e di associazioni, nello spirito di un intervento
"leggero", che concede ai Comuni la
facoltà di avvalersi o meno, nell'ambito del
proprio bilancio, di tale proposta. La seguente
proposta di legge è composta di 3 articoli.
Nell'articolo 1 si afferma il rilevante valore
storico e culturale delle testimonianze materiali
della lotta di Liberazione italiana, e sottolinea
il ruolo puramente promozionale dello Stato per
l'opera di tutela. Il comma 2 dell'articolo 1
indica lo strumento finanziario che può
permettere al singolo Comune di intervenire
nell'opera di salvaguardia e valorizzazione di
tale patrimonio.
L'articolo 2 comma 1 prevede che il Comune,
annualmente, definisce la quota da riservare, su
domanda dei legali rappresentanti delle
associazioni partigiane o di organismi
interessati, per le opere di intervento.
Tutto l'articolo 3, infine, regola l'iter di
intervento, l'erogazione dei contributi concessi
dal Comune e l'ipotesi di revoca dei fondi, nel
caso di manifesta inadempienza dei soggetti che
ne beneficiano.
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo 1
1. La Repubblica riconosce il valore storico e
culturale della lotta per la Liberazione e
promuove la ricognizione, la manutenzione, il
restauro e la valorizzazione del patrimonio
storico e culturale di quegli anni.
2. All'interno del fondo speciale per le opere di
urbanizzazione, di cui all'art.12 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, è annualmente riservata ed
eventualmente accantonata dai Comuni una quota
dei proventi derivanti dagli oneri per opere di
urbanizzazione secondaria per gli interventi
relativi alla categoria di opere concernenti il
patrimonio di cui al comma 1 del presente
articolo.
Articolo 2
1. La quota di cui all'articolo 1 comma 2 della
seguente Legge è definita annualmente dal
Consiglio Comunale con adeguata motivazione,
tenuto conto delle domande corredate di
programmi, anche pluriennali, presentati ai sensi
del successivo comma 2.
2. Gli interventi realizzabili con la quota di
cui al comma 1 consistono in opere di
straordinaria manutenzione, di restauro e di
risanamento conservativo, di ristrutturazione e
ampliamento, di eliminazione totale o parziale
delle barriere architettoniche che sono di
ostacolo alla vita di relazione dei minorati, ai
sensi del D.P.R. 384/78.
Articolo 3
1. Per concorrere alla ripartizione della quota,
come determinata ai sensi dell'articolo 2 comma 1,
i legali rappresentanti delle associazioni
partigiane o di organismi interessati,
autorizzati a norma degli ordinamenti interni
delle stesse, presentano domanda al Sindaco del
Comune entro il 31 ottobre di ogni anno,
corredandola con la documentazione del fabbisogno
e con i progetti delle opere, i relativi
preventivi, comprensivi dei costi della
progettazione, nonché formulando eventuali
proposte in ordine alla priorità, all'ammontare
ed alle forme del concorso richiesto.
2. Il Consiglio Comunale, in presenza di necessità
rilevate dal Comune e di eventuali domande
avanzate, in sede di approvazione del bilancio,
adotta un programma ove sono determinate le opere
beneficiare, nonché l'ammontare e la forma del
concorso comunale.
3. Il programma dovrà privilegiare gli
interventi di recupero e ristrutturazione, nonché
tener conto delle priorità indicate all'atto
della domanda, nell'ambito di una valutazione
complessiva sulle destinazioni di spesa
dell'intero ammontare degli oneri.
4. L'erogazione dell'80% del contributo annuale
avviene entro 30 giorni dalla adozione del
programma di cui al comma 2; il saldo è
liquidato previa presentazione del rendiconto
delle spese relative all'opera finanziata, a
firma della direzione dei lavori e del
rappresentante legale dell'associazione
beneficiaria dell'intervento.
5. I contributi deliberati dai Comuni, qualora i
lavori non siano iniziati, salvo causa di forze
maggiore, entro 12 mesi dell'assegnazione dei
contributi stessi, sono revocati e reintegrati
nel fondo di cui all'art. 12 della legge 28
gennaio 1977, n. 10.
|